mercoledì 29 marzo 2017

Equitalia non può pignorare l'abitazione di proprietà di un contribuente moroso. Una interpretazione innovativa ed inedita


Equitalia non può pignorare 

l'abitazione di proprietà di un 

contribuente moroso. 

Una interpretazione innovativa 

ed inedita


Equitalia non può pignorare la casa neppure quando la stessa non è la residenza anagrafica







Il Decreto del “Fare” (DL n.69 del 21.06.2013) ha introdotto in materia di riscossione delle imposte iscritte a ruolo nuove regole volte a disciplinare la fase dell'esecuzione esattoriale e ha previsto una serie di limitazioni ai poteri dell'Agente della Riscossione (Equitalia e affini)anche in tema di pignoramenti immobiliari.
L'articolo 76 del D.P.R. 602/1973 è stato così modificato disponendo, tra l'altro, che “ferma la facoltà d'intervento ex art. 499 c.p.c. , l'agente della riscossione … può procedere all'espropriazione immobiliare se l'importo complessivo del credito per cui si procede supera € 120.000,00…”.
Orbene, il novellato articolo è stato per la prima volta applicato in sede giurisdizionale (Tribunale di Ragusa, Ordinanza del 21.09.2016) ordinaria, sì da impedire all'Agente di Riscossione di pignorare l'abitazione di proprietà di un contribuente moroso.
Il fatto. Tizio, in quanto debitore della società Beta, ha subito il pignoramento del proprio immobile. Alla procedura esecutiva è intervenuto anche la Società Riscossione Sicilia (equivalente Equitalia per la realtà isolana) per un credito di circa settantamila euro.
La società Beta ha poi depositato atto di rinuncia alla prosecuzione del giudizio. A questo punto, l'agente di riscossione ha chiesto al giudice di continuare il procedimento con la vendita all'asta dell'immobile in funzione del solo credito erariale da questi gestito.
 Tribunale di Ragusa - Ordinanza del 21.09.2016


Fonte http://www.condominioweb.com/equitalia-pignoramento-casa.13600#ixzz4ciwZyoRE
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Il Catasto non costituisce titolo 

formale né fonte di prova piena della proprietà immobiliare. Una sentenza inedita

La voltura catastale non comporta accettazione tacita di eredità




Il Catasto non costituisce titolo formale né fonte di prova piena della proprietà immobiliare, essendo l'attribuzione di quest'ultima rimessa in via esclusiva all'Agenzia del territorio ovvero l'ex Conservatoria dei registri immobiliari.
“In materia di delazione ereditaria immobiliare, la voltura catastale di un immobile non costituisce elemento idoneo ad integrare accettazione tacita dell'eredità, sia perché si tratta di un atto legalmente dovuto, come tale incompatibile con l'univoca intenzione di diventare erede, sia in quanto la voltura catastale, assolvendo unicamente funzioni di natura fiscale, non assume alcun valore rispetto all'attribuzione della proprietà”. Questo è il principio di diritto espresso da Tribunale di Torino con l'Ordinanza del 7 marzo 2017 in merito all'accettazione tacita dell'eredità.
I fatti di causa. Con procedimento sommario di cognizione, la Banca Beta conveniva in giudizio la sig.ra Caia dinanzi al Tribunale di Torino, sul presupposto di essere creditrice ipotecaria di quest'ultima, al fine di sentire accertare nei suoi confronti l'accettazione tacita dell'eredità in morte di Tizio e conseguentemente consentire alla Banca stessa di procedere alla richiesta di trascrizione in via surrogatoria.
Il problema della vicenda in esame, secondo la Banca, aveva ad oggetto la non continuità delle trascrizioni sui cespiti oggetto di espropriazione, non risultando trascritta alcuna accettazione di eredità in morte di Tizio, ed era pertanto interesse della parte ricorrente far accertare l'accettazione tacita dell'eredità per proseguire nella suddetta procedura esecutiva instaurata a carico di Caia.
Costituendosi in giudizio, la resistente Caia contestava in toto le pretese della Banca ed evidenziava che la richiesta della voltura sugli immobili del de cuius non comportava alcuna accettazione tacita dell'eredità.
La voltura catastale. La voltura catastale è obbligatoria quando occorre registrare qualsiasi variazione che interviene nella titolarità di un bene immobile.
 
 Tribunale di Torino - Ordinanza del 7 marzo 2017


Fonte http://www.condominioweb.com/voltura-catastale-accettazione-tacita-di-eredita.13607#ixzz4ciQJqMr1
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