mercoledì 5 ottobre 2016

Fa rifornimento e paga la segretaria prelevando dal conto del condominio: amministratore condannato per appropriazione indebita


Fa rifornimento e paga la 

segretaria prelevando dal conto 

del condominio: amministratore 

condannato per appropriazione 

indebita


Ecco cosa succede all'amministratore che si appropria dei soldi dei condomini. Si parla di oltre 180.000 €...







Questa, in somma sintesi, la decisione resa dalla Corte di Cassazione penale con la sentenza n. 40970 depositata in cancelleria il 29 settembre 2016 a seguito dell'udienza di discussione del 21 giugno dello stesso anno.
Commette il reato di appropriazione indebita aggravata dall'abuso di relazioni di ufficio e dalla rilevanza del danno, l'amministratore di condominio che si appropria di € 180.000,00 destinandoli a spese del proprio ufficio (non inerenti il condominio) e di carattere personale.
I fatti: un amministratore condominiale veniva condannato, tanto in primo quanto in secondo grado, per il reato di appropriazione indebita aggravata e continuata alla pena di un anno e sei mesi di reclusione nonché alla multa di € 500,00
La sentenza di primo grado poi confermata in appello prevedeva anche un risarcimento del danno in favore del Condominio (costituito parte civile), disponendo una provvisionale, immediatamente esecutiva, nella misura di € 60.000.
La provvisionale è una somma di denaro che il giudice liquida alla parte civile (o danneggiata) a titolo di anticipo sul maggior danno accertato. Insomma la provvisionale, in sede penale, altro non fa che anticipare la successiva condanna in sede civile.
Era disposta, comunque, la sospensione condizionale della pena, subordinata però al pagamento della suddetta provvisionale. Da qui il ricorso in Cassazione dell'imputato
Come si era giunti a questa decisione? L'amministratore subentrato nella gestione del condominio a quello poi condannato aveva revisionato (meglio redatto nuovamente) i rendiconti di gestione e da questi erano emerse appropriazioni di ingenti somme di denaro da parte del suo predecessore. Prelevamenti assolutamente non riconducibili all'esercizio delle sue funzioni.
Tra le destinazioni delle somme distratte dall'uso cui erano destinate, si annotavano pagamenti di rifornimenti di carburante, di vestiti, del compenso della segretaria di studio, oltre che emissione di assegni a favore di soggetti non identificati.
A nulla sono valse le difese dell'amministratore tese a dimostrare che bisognava tenere conto del fatto che né come amministratore né come architetto operante a favore del condominio aveva mai riscosso compensi.
Insomma a fronte dell'impianto accusatorio non erano emerse prove che consentissero l'assoluzione per mancanza di rilevanza penale della condotta dell'imputato.
La Corte di Cassazione – in ultima istanza – ha rigettato il ricorso e confermato la condanna. Gli ermellini hanno considerato inammissibile il ricorso, poiché, contrariamente a quanto previsto dal codice di procedura penale le doglianze erano generiche oltre ad essere ”articolate sulla base di rilievi che tendono ad una rivalutazione del merito delle statuizioni della Corte territoriale; statuizioni, peraltro, nella specie operate dalla Corte di appello con argomenti esaurienti e privi di vizi logici sia sul punto responsabilità, sia in punto determinazione del danno subito e relativa condanna risarcitoria”.
Come dire: in Cassazione si verifica se le leggi sono state applicate correttamente, non si può entrare nel merito. Per di più chiosano i giudici, nel caso di specie non emergevano elementi dubbi. Insomma la prova era stata raggiunta, l'appropriazione v'era stata.
 Cass. 29 settembre 2006 n. 40970


Fonte http://www.condominioweb.com/amministratore-si-appropria-dei-soldi-dei-condomini.13089#ixzz4MEUN6fnJ
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Il conduttore non può decidere di ridurre o non pagare il canone di locazione per diminuito godimento del bene


Il conduttore non può decidere di 

ridurre o non pagare il canone di 

locazione per diminuito 

godimento del bene



Ecco perchè il conduttore non può ridursi il canone se l'immobile non risulta idoneo








È illegittima la condotta del locatore che non paghi o riduca il pagamento del canone di locazione a fronte di difetti dell'immobile preso in locazione tali da non diminuire in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito.
In questo contesto rappresenta elemento di prova della idoneità all'uso, il fatto stesso che il conduttore abbia continuato ad utilizzare l'immobile nonostante il mancato pagamento dei canoni. Ciò a maggior ragione quando il contratto contenga elementi utili a far considerare gli eventuali difetti manifestatisi nel corso della sua esecuzione come noti e quindi non occulti
In tali condizioni, pertanto, il suddetto conduttore è da considerarsimoroso e come tale deve ritenersi legittima la richiesta di risoluzione contrattuale avanzata dal proprietario per inadempimento della controparte.
Questa, in breve sintesi, la decisione cui è pervenuta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18987 depositata in cancelleria il 27 settembre 2016.
Il caso. In conduttore di un immobile destinato ad attività commerciale veniva citato in giudizio dal proprietario affinché fosse dichiarata l'intervenuta risoluzione contrattuale per inadempimento consistente nel mancato pagamento dei canoni di locazione.
Il conduttore si difendeva argomentando la legittimità del mancato pagamento sulla base dell'art. 1578 del codice civile.
Quell'immobile, diceva il convenuto, aveva vizi tali da non essere considerato in tutto o almeno in parte idoneo all'uso convenuto e come tale doveva considerarsi legittima la sospensione del pagamento del canone.
Il Tribunale, in primo grado, e la Corte d'appello, nel giudizio del gravame, ritenevano fondate le domande del proprietario condannando il conduttore anche al risarcimento del danno.
Da qui il ricorso in Cassazione di quest'ultimo.
Che cosa prevede l'art. 1578 del codice civile? Recita la norma, rubricataVizi della cosa locata:
Se al momento della consegna la cosa locata è affetta da vizi che ne diminuiscono in modo apprezzabile l'idoneità all'uso pattuito, il conduttore può domandare la risoluzione del contratto o una riduzione del corrispettivo, salvo che si tratti di vizi da lui conosciuti o facilmente riconoscibili.
Il locatore è tenuto a risarcire al conduttore i danni derivati da vizi della cosa, se non prova di avere senza colpa ignorato i vizi stessi al momento della consegna.
Si badi: il conduttore può domandare, ciò può eventualmente cercare di risolvere la questione in primis in via stragiudiziale con il proprietario o comunque rivolgendo tali domande all'Autorità Giudiziaria. L'ipotesi di sospensione del pagamento in via di autotutela non è contemplata dalla norma.
Non solo: nel caso di specie, nel corso dell'istruttoria svoltasi in primo grado e poi vagliata anche in appello, emergeva chiaramente non solo che non potesse trattarsi di vizi occulti – il contratto di locazione faceva riferimento a degli accorgimenti presenti nel locale per contrastare le conseguenze delle infiltrazioni d'acqua – ma che lo stesso conduttore, contrariamente alle proprie affermazioni sull'inutilizzabilità dei locali, aveva continuato ad esercitare la propria impresa negli stessi per almeno un anno, dimostrando nei fatti la possibilità di farne uso.
Stando così le cose, la Corte di Cassazione non ha potuto far altro che confermare l'impugnata sentenza (e quindi confermare l'errore del conduttore che aveva sospeso il pagamento dei canoni) ricordando che
al conduttore non è consentito di astenersi dal versare il canone, ovvero di ridurlo unilateralmente, nel caso in cui si verifichi una riduzione o una diminuzione nel godimento del bene, e ciò anche quando si assume che tale evento sia ricollegabile al fatto del locatore.
La sospensione totale o parziale dell'adempimento dell'obbligazione del conduttore è, difatti, legittima soltanto qualora venga completamente a mancare la controprestazione da parte del locatore, costituendo altrimenti un'alterazione del sinallagma contrattuale che determina uno squilibrio tra le prestazioni delle parti (da ultimo, cfr. Cass. sez. VI, 26/01/2015, n. 1317)” (Cass. 27 settembre 2016 n. 18987).
Cass. 26 settembre 2016 n. 18987


Fonte http://www.condominioweb.com/ecco-perche-il-conduttore-non-puo-ridursi-il-canone-se.13091#ixzz4MET52KXv
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