mercoledì 31 agosto 2016

Morte dell'usufruttuario - locatore e subentro degli eredi



Morte dell'usufruttuario - locatore

e subentro degli eredi


Morte dell'usufruttuario-locatore: l'erede subentra automaticamente nei 

diritti della locazione?




Una sentenza della Cassazione ha stabilito che alla morte dell'usufruttuario agli eredi si trasmettono i diritti inerenti alla locazione, incluso quello di chiedere la risoluzione del contratto, a meno che il pieno proprietario non manifesti la propria volontà di subentrare nella posizione dell'originario locatore.
 (Cass. civ., III, 21.7.2016, n. 14834)Quale sorte subisce un contratto di locazione nel momento in cui, alla morte dell'usufruttuario-locatore, subentrano gli eredi? Questi ultimi possono chiedere la risoluzione del contratto di locazione oppure no?
Il fatto. Tizio, dopo la morte della madre usufruttuaria di un appartamento concesso in locazione, intima lo sfratto per morosità al conduttore. Quest'ultimo si è opposto alla convalida di sfratto contestando il fatto che essendosi estinto l'usufrutto, l'erede della locatrice non poteva vantare alcun diritto sull'immobile, poiché il contratto di locazione doveva considerarsi proseguito con il titolare della nuda proprietà del bene.
Il Tribunale, in primo grado, ha respinto tanto la domanda dell'erede subentrato nei diritti dell'originaria usufruttuaria/locatrice quanto la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni da infiltrazioni formulata dal conduttore.
Impugnata la sentenza, la Corte d'appello ha respinto tanto il gravame principale proposto dall'erede ed ha dichiarato anche inammissibile l'appello incidentale del conduttore.
L'erede dell'usufruttuario-locatore, non demorde, e ricorre in Cassazione.
La sentenza della Corte di Cassazione. Prima di soffermarsi sui motivi lamentati dall'erede dell'usufruttuaria nel ricorso in Cassazione è necessario rammentare brevemente quanto stabilito, attraverso la sentenza impugnata, dalla Corte d'appello.
Secondo la Corte di merito “alla morte dell'usufruttuaria/locatrice, il rapporto di locazione era proseguito fra il conduttore ed il nuovo soggetto avente diritto al godimento dell'immobile, ossia il nudo proprietario in capo al quale si era consolidato l'usufrutto” ragion per cui, il giudice di secondo grado, aveva escluso che la figlia della usufruttuaria/locatrice fosse subentrata, nel contratto di locazione, al posto della madre dopo la sua morte.
La tesi dell'erede ( ricorrente). Dinanzi alla Corte di Cassazione, l'erede dell'usufruttuaria/locatrice, contestando l'interpretazione della sentenza di secondo grado, puntualizza di essere subentrata nel rapporto di locazione contratto con l'inquilino dalla madre, e che non hanno alcuna rilevanza le questioni inerenti alla proprietà dell'immobile poiché ella è subentrata nel rapporto in questione e l'inquilino non può contestare tale legittimazione allegando la mancanza di un diritto reale sul bene.
(In tema di abuso edilizio e ripartizione della responsabilità fra usufruttuario e nudo proprietario si segnala: Chi risponde dell'abuso edilizio? L'usufruttuario o il nudo proprietario?)
I giudici della terza sezionecivile della Corte di Cassazione hanno accolto il ricorso dell'erede dell'usufruttaria/locatrice effettuando alcune importanti precisazioni sugli effetti che scaturiscono dalla stipula di un contratto di locazione da parte dell'usufruttuario e sul diritto del nudo proprietario di subentrare, qualora esprima tale volontà, nella posizione dell'originario locatore.
La sentenza ricostruisce, avvalendosi anche del contributo della giurisprudenza, i risvolti giuridici della vicenda giunta al suo esame nel seguente modo:
  • Il rapporto che nasce dal contratto di locazione e che si instaura fra locatore e conduttore è un rapporto di natura personale, con la conseguenza che chiunque abbia la disponibilità di fatto del bene, in base ad un titolo non contrario a norme di ordine pubblico, può validamente concederlo in locazione; (Cass. 8411/2006; ed in senso conforme si segnala anche: Cass. 12976/2010).

    In pratica, questo vuol dire che nel caso di specie l'erede dell'usufruttuaria/locatrice, è subentrato nel possesso dell'immobile sulla base di un valido ed efficace titolo giuridico;
  • Da tale circostanza la sentenza evince che essendo l'erede subentrato nel possesso dell'immobile in base ad un titolo valido ed efficace nel momento in cui provveda a citare in giudizio il conduttore per ottenerne lo sfratto per morosità, non può vedersi contestare da quest'ultimo la sua legittimazione allegando la mancanza di un diritto reale sul bene ovvero il trasferimento in capo a terzi della proprietà, né tantomeno la perdita in capo al locatore (erede dell'usufruttuaria) della relativa disponibilità. (Cass. civ. 1940/2010).
Dopo tale ricostruzione, gli Ermellini riportandosi ad un precedente con risvolti simili al caso di specie, hanno stabilito che “l'estinzione del diritto di usufrutto, pur comportando l'opponibilità al proprietario dei contratti di locazione conclusi dall'usufruttuario, non determina l'effettivo subentro nel rapporto di locazione del pieno proprietario ove questo rimanga del tutto silente ed estraneo al rapporto” (Cass. civ., 17030/2015).
Di conseguenza il locatore, per esercitare i diritti derivanti dalla locazione non è tenuto a dimostrare la persistente titolarità di un diritto reale sul bene, né d'altra parte il conduttore può pretendere la dimostrazione di tale diritto per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti dal contratto di locazione, a meno che il pieno proprietario non abbia espresso di fare proprio il rapporto.
(In tema di rinuncia all'usufrutto si segnala il seguente contributo: Rinuncia all'usufrutto con scrittura privata, è possibile?)
Pertanto, conclude la Cassazione, non avendo il nudo proprietario espresso alcuna volontà di subentrare nei contratti stipulati, prima della sua morte, dall'usufruttuaria/locatrice, non ha privato l'erede di quest'ultima della disponibilità del bene.
Quindi, silente il proprietario, la morte dell'originario usufruttuario/locatore determina la trasmissione della titolarità agli eredi che possono esercitare i diritti e le azioni che derivano dalla locazione ed il conduttore non può contestarne la legittimazione per il solo fatto che sia venuto meno il diritto di usufrutto.


Fonte http://www.condominioweb.com/morte-usufruttuario-locazione-eredi.12929#ixzz4Iua5mVBJ
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Agevolazioni prima casa anche in caso di riacquisto a titolo gratuito


Agevolazioni prima casa anche in

caso di riacquisto a titolo gratuito


Si ha diritto all'agevolazione prima casa anche in caso di riacquisto a titolo gratuito





In particolare il regime fiscale per chi acquista una "prima casa" è disciplinato dall'art. 1 della tariffa, parte prima e alla nota II-bis del Dpr n. 131 del 1986. In base al dettato di tale provvedimento normativo possono 
beneficiare dell'agevolazione prima casa le cessioni di fabbricati uso abitazione che possiedono i requisiti di sotto elencati:Nel caso di acquisto di immobile residenziale adibito ad abitazione principale l'ordinamento italiano prevede alcune agevolazioni fiscali, qualora siano rispettati determinati requisiti.
  • Acquirente non proprietario di altro immobile uso residenziale all'interno del Comune dove è stato comprato l'immobile oggetto dell'agevolazione. Tale requisito deve essere dichiarato dall'acquirente e deve essere riportato all'interno dell'atto di acquisto redatto dal notaio;
  • L'immobile oggetto dell'acquisto deve essere situato all'interno del Comune dove l'acquirente ha la residenza o dove lo stesso intende trasferire la residenza entro diciotto mesi dalla data di acquisto.
    La dichiarazione inerente il possesso di tale requisito deve essere inserita all'interno dell'atto di acquisto dell'immobile.
    In base al dettato del comma 1, articolo 66 della Legge n. 342 del 2000 il requisito della residenza all'interno del Comune non è richiesto per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia di ordinamento civile e militare.
  • L'agevolazione fiscale prima casa può essere fruita una sola volta per acquirente e pertanto non è cumulabile.
    Di conseguenza all'interno dell'atto di compravendita dovrà essere presente la dichiarazione che l'acquirente non vanta alcun diritto di proprietà, usufrutto, nuda proprietà, uso su altra abitazione ubicata nel territorio nazionale.
I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione prima casa
In base al dettato del Dpr n. 131/1986 l'agevolazione prima casa può essere applicata ad ogni immobile di abitazione ad eccezione degli immobilicategoria catastale A/1, A/8 ed A/9.
Pertanto l'agevolazione è applicata agli immobili che hanno destinazione abitativa (ad eccezione degli immobili di lusso) escludendo pertanto gliimmobili accatastati ufficio (A10) a meno che non siano dichiarati in modo differente.
Le imposte da pagare nell'acquisto prima casa
Le imposte che occorre pagare nel caso di acquisto agevolato sono differenti a seconda che la compravendita sia assoggettata ad iva o meno.
Qualora per l'acquisto dell'immobile sia dovuta l'imposta sul valore aggiunto (Iva), l'aliquota agevolata è pari al 4 % e le imposte di registro, ipotecarie e catastali dovute saranno pari a 200 euro.
Nel caso di acquisto da privato l'aliquota agevolata consiste nell'imposta di registro fissata al 2 % e le imposte ipotecaria e catastale dovute in misura fissa e pari a 50 euro per ogni tributo.
Nel caso l'acquisto non goda di agevolazioni l'aliquota dell'imposta di registro darà pari al 9 %.
L'agevolazione prima casa può anche venir meno quando ricorrono i seguenti casi:
  • Qualora il contribuente non trasferisca la propria residenza nel nuovo immobile o qualora il trasferimento avvenga con un ritardo superiore ai 18 mesi. Nel caso in cui l'immobile sia oggetto diinterventi di ristrutturazione, ed a seguito di questi non sia possibile trasferire la residenza entro 18 mesi all'interno dell'immobile, occorre verificare se tale evento sia una causa di forza maggiore.
    Infatti per non perdere l'agevolazione occorre valutare caso per caso: ad esempio la Sentenza n. 13800/2010 della Corte di Cassazione ha stabilito che il protrarsi dei lavori di manutenzione, anche nel caso siano dovuti a terzi, causano comunque la perdita dei benefici fiscali “prima casa”.
    In caso di ristrutturazione dell'immobile che si protrae oltre i 18 mesi dall'acquisto è pertanto consigliabile cambiare comunque la residenza nel Comune ove è ubicato l'immobile acquistato (ad esempio stipulando un contratto di affitto in immobile situato nello stesso Comune).
  • Qualora la dichiarazione sulla sussistenza dei requisiti “prima casa” risulta essere falsa;
  • L'immobile acquistato sia venduto o donato prima che siano trascorsi 5 anni dalla data di acquisto e non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a prima casa entro un anno dalla vendita.
Qualora il contribuente perda i requisiti richiesti per fruire dell'agevolazione “prima casa”, l'amministrazione finanziaria provvederà al recupero dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale e ad emanare le dovute sanzioni.
In particolare le imposte verranno calcolate come se l'immobile fosse acquistato senza agevolazione e le sanzioni saranno pari al 30 % delle imposte dovute.
Novità normative e casi particolari
A seguito delle norme previste dalla legge di Stabilità 2016 a partire dall'1 Gennaio 2016 è inoltre possibile beneficiare delle imposte dovute in misura ridotta anche nel caso si sia in possesso di immobile che ha beneficiato dell'agevolazione prima casa.
In sostanza il secondo acquisto potrà essere tassato alla stregua degli immobili prima casa (imp.
Di registro al 2 % e imposte ipocatastali in misura fissa qualora il venditore sia un privato) a condizione che il fabbricato residenziale che ha già beneficiato dell'agevolazione sia venduto entro un anno.
Qualora non si proceda alla vendita del suddetto immobile il contribuente può inoltrare una istanza all'Agenzia delle Entrate con il quale dichiara la mancata vendita e procede al pagamento delle differenze di imposte dovute (in tal caso le sanzioni non saranno dovute).
Con la Circolare n. 49/E del 2015 si è effettuata una precisazione importante, nel caso di vendita e riacquisto di un immobile adibito a prima casa. La vigente legislazione prevede infatti che qualora si effettui la vendita di un immobile prima del decorso dei 5 anni dalla data di acquisto al fine di non perdere l'agevolazione fiscale “prima casa” occorre procedere al riacquisto di un nuovo immobile da adibire a prima casa entro 12 mesi dalla vendita.
La circolare n. 49/E dell'11 Maggio 2015 ha al riguardo precisato che il riacquisto dell'immobile non deve per forza essere effettuato a titolo oneroso ma può anche essere effettuato a titolo gratuito. Naturalmente, al fine di conservare l'agevolazione occorre che il nuovo proprietario adibisca l'immobile ad abitazione principale, ossia che divenga la “dimora abituale” dell'acquirente.


Fonte http://www.condominioweb.com/si-ha-diritto-allagevolazione-prima-casa-anche-in-caso-di.12927#ixzz4IuYEbOLT
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martedì 30 agosto 2016

Immobili da costruire. Nullo il preliminare in caso di mancato rilascio della fideiussione


Immobili da costruire. Nullo il 

preliminare in caso di mancato 

rilascio della fideiussione


Nullo il preliminare di un immobile da costruire se manca la fideiussione









La sentenza del Tribunale Della Spezia, desta particolare interesse perché rappresenta una delle prime pronunce in tema di immobili da costruire ed obblighi che il decreto legislativo n. 122/2005 pone a carico del venditore.
La sentenza, infatti, stabilisce che il preliminare di compravendita di un immobile da costruire deve considerarsi nullo se privo della garanzia fideiussoria al cui rilascio è obbligato, ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 122/2005, il promittente venditore.
Pertanto l'eventuale rilascio successivo alla stipula del preliminare di tale garanzia, non sana il negozio in quanto trattasi di nullità originaria non sanabile e non convalidabile che può essere fatta valere solo dall'acquirente.
Prima di soffermarsi sui risvolti della vicenda decisa dalla sentenza appena menzionata, è utile ricordare che il legislatore attraverso il decreto legislativo n. 122 del 2005 contente “Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire” ha disciplinato la materia degli immobili da costruire, cosiddetti immobili venduti “sulla carta”, predisponendo un apparato normativo che sancisce una serie di obblighi a carico del venditore in modo da tutelare, dai rischi connessi ai tempi per la realizzazione di un immobile, l'acquirente.
A tal fine l'articolo 2 di tale decreto impone al venditore l'obbligo di allegare, al momento della stipula del contratto di compravendita dell'immobile da costruire, una garanzia fideiussoria, tale norma al primo comma così recita “.
All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalità, ovvero in un momento precedente, il costruttore è obbligato, a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalità stabilite nel contratto…..”.
( In tema di nullità del preliminare di immobile da costruire per mancanza della polizza fideiussoria vedasi anche il commento ad una recente pronuncia della Corte d'appello di Lecce:http://www.condominioweb.com/acquisto-dal-costruttore-nullo-il-contratto- preliminare-senza-una-polizza.12339)
Il fatto. Il promittente acquirente di un immobile da costruire, cita in giudizio la società immobiliare venditrice chiedendo che il Tribunale adito dichiari nullo il contratto preliminare di vendita, avente ad oggetto un immobile da costruire, a fronte del mancato rilascio della garanzia fideiussoria da parte del venditore, chiedendo anche la condanna della società venditrice alla restituzione della somma percepita a titolo di caparra.
A parere dell'attore, quindi, il contratto preliminare doveva considerarsi nullo anche se, in un momento successivo alla sua stipula, la società aveva provveduto al rilascio della garanzia fideiussoria adempiendo, tardivamente, all'onere previsto dalla legge.
La sentenza del Tribunale della Spezia. La sentenza del Tribunale ligure dello scorso 9 giugno, dopo aver disposto che la domanda del promittente acquirente è fondata e merita accoglimento, precisa che la ratio delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 122/2005 coincide con la necessità di predisporre, nel trasferimento di immobili esistenti solo sulla carta, un'adeguata tutela dell'acquirente in modo da evitare che nell'arco temporale che intercorre fra la stipula del contratto preliminare e quella del contratto definitivo, un eventuale situazione di crisi del promittente venditore possa impedire l'acquisto della proprietà da parte dell'acquirente ed al contempo fargli perdere le somme versate in anticipo.
(In tema di nullità del preliminare di vendita di un immobile da costruire per l'assenza di concessione edilizia si segnala:http://www.condominioweb.com/se-manca-la-concessione-edilizia-e-nullo-il- preliminare-di.12224).
Osserva il Tribunale, attraverso la sentenza in commento, che attesa “la mancata consegna della fideiussione ovvero il rilascio del soggetto a ciò non abilitato, e cioè non rientrante fra i soggetti abilitati al rilascio della garanzia fideiussoria elencati dall'art. 3 del decreto legislativo n. 122/2005, comporta la nullità “relativa” del contratto che può essere fatta valere solo dal soggetto a tutela del quale viene disposto tale obbligo ( ossia dell'acquirente)”.
Pertanto, rileva il giudicante, tenuto conto che nel caso di specie al momento della stipula del preliminare non è stata consegnata alcuna fideiussione da parte della società immobiliare convenuta, tale circostanza comporta inevitabilmente la nullità del contratto preliminare non assumendo alcun valore il rilascio, dopo tre mesi dalla conclusione del preliminare, di una garanzia fideiussoria da parte della società immobiliare promittente venditrice. (Fra i pochi precedenti in materia si segnala: Trib. Firenze, sez. II, 25.11.2014)
Alla luce di tali considerazione la sentenza dichiara nullo il contrattopreliminare di compravendita intercorso fra le parti, con condanna della società immobiliare convenuta alla restituzione della somma di venticinquemila euro versata a titolo di caparra ed al pagamento delle spese di giudizio.
  Tribunale della Spezia, 9 giugno 2016


Fonte http://www.condominioweb.com/fideiussione-preliminare-immobile-da-costruire.12922#ixzz4IpvfsJ3g
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Locazione: gli obblighi del proprietario e del conduttore


Locazione: gli obblighi del 

proprietario e del conduttore


Quali sono gli obblighi del proprietario e del conduttore in caso di locazione?









Gli obblighi del proprietario
Stipulare un contratto di locazione non vuol dire solamente mettere a disposizione del conduttore l'unità immobiliare.
All'obbligo di consegna ne seguono altri strettamente connessi al miglior godimento dell'unità immobiliare.
Ai sensi dell'art. 1575 c.c., rubricato Obbligazioni principali del locatore:
Il locatore deve:
  1. consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione;
  2. mantenerla in istato da servire all'uso convenuto;
  3. garantirne il pacifico godimento durante la locazione”.
Quanto al n.3, strettamente connesso all'art. 1585 c.c., è bene evidenziare un fatto: garantire il pacifico godimento significa fare in modo che nessuno possa avanzare sulla cosa diritti in conflitto con quelli del conduttore.
Insomma una cosa sono le molestie di diritto (es. persona che pretende di usare il bene concesso in locazione ad altri), una cosa quelle di fatto (es. infiltrazioni che hanno arrecato danni a cosa di proprietà del conduttore; in quest'ultimo caso, nulla può essere rimproverato al proprietario.
In tal senso, ormai da lungo tempo, la giurisprudenza afferma che
"l'art. 1585 c.c., nel disciplinare la garanzia dovuta dal locatore per la piena e normale utilizzazione del bene locato e delle sue pertinenze, contiene una duplice previsione in relazione alle possibili molestie che possono essere arrecate dai terzi al pacifico svolgimento del rapporto locativo.
Se i terzi accampino diritti contrastanti con quelli del conduttore, sia contestando il potere di disposizione del locatore, sia rivendicando un diritto reale o personale che infirmi o menomi quello del conduttore, si configurano molestie di diritto per le quali il locatore è tenuto a garantire il conduttore ai sensi del comma 1 dell'articolo testé citato.
Nell'ipotesi invece in cui i terzi non avanzino pretese di natura giuridica ma arrechino pregiudizio al godimento del conduttore mediante impedimenti concreti o attività materiali ostative, riconducibili nel concetto di atto illecito in senso lato, si realizzano molestie di fatto per le quali la garanzia del locatore non è prevista ed il conduttore può agire direttamente contro i terzi ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c.
Ciò detto, si osserva che il caso in esame è riconducibile nel novero delle molestie di fatto, atteso che le infiltrazioni, che hanno determinato una minore utilizzabilità dell'appartamento, sono ascrivibili al fatto del terzo, il quale, lungi dal rivendicare qualunque pretesa giuridica, con il suo operato ha recato pregiudizio al godimento del conduttore.
Da ciò ne consegue, da un lato, il rigetto della domanda proposta nei confronti della locatrice, (…), non avendo quest'ultima alcun obbligo di garantire il conduttore dai comportamenti illeciti posti in essere da terzi” (Trib. Roma 9 marzo 2011 n. 5198).
Il locatore non ha solamente l'obbligo di consegnare la cosa in buono stato ma deve anche mantenerla in tal modo, salvo che si tratti di piccole riparazioni spettanti al conduttore (art. 1576 c.c.).
Spettano al proprietario tutte le riparazioni conseguenti a caso fortuito, vetustà e vizi intrinseci del bene (art. 1609 c.c.). Se però i vizi erano conosciuti o facilmente conoscibili dal conduttore, fermo restando l'onere di riparazione a carico del proprietario, l'inquilino non potrà chiedere di risolvere il contratto o di ridurre il canone locatizio (su questo ultimo aspetto si veda art. 1578 c.c.).
La responsabilità del proprietario vale anche per i vizi sopravvenuti. Si pensi ad una casa di recente costruzione che manifesti difetti costruttivi: spetta al proprietario tenere indenne il conduttore da disagi, salvo rivalsa verso il conduttore.
Se le riparazioni sono urgenti, infine, (si pensi ad una tubazione rotta), il conduttore ha diritto d'agire personalmente, salvo rimborso, purché ne dia tempestiva comunicazione al proprietario stesso (art. 1577, secondo comma, c.c.).
Gli obblighi del conduttore
Che cosa deve fare il conduttore per non vedersi recapitata un'intimazione di sfratto per morosità?
Ai sensi dell'art. 1587 c.c. dedicato alle “Obbligazioni principali del conduttore”, egli deve:
  1. prendere in consegna la cosa e osservare la diligenza del buon padre di famiglia nel servirsene per l'uso determinato nel contratto o per l'uso che può altrimenti presumersi dalle circostanze;
  2. dare il corrispettivo nei termini convenuti”.
Un conduttore, che ha preso in affitto un'unità immobiliare per stabilirvi la propria dimora, può sicuramente ospitare un membro della propria famiglia per periodo più o meno lunghi ma, se non consentito dal contratto (e in caso di condominio dal regolamento contrattuale), non può svolgere l'attività di bed & breakfast.
Il conduttore deve avvisare sempre tempestivamente il proprietario della necessità di riparazioni che non spettino direttamente a lui e comunque di tutti quei fatti che facciano intravedere dei danni o dei pericoli di danno.
Muffa, umidità, infiltrazioni ecc. ecc.: tutto dev'essere segnalato al proprietario.
Chiaramente se il fatto è dovuto a comportamento del conduttore la spesa dovrà essere da lui sostenuta.
Il conduttore è tenuto a sostenere tutte quelle spese di piccola manutenzione che siano connesse al logorio del bene causato dal normale uso o dal un caso fortuito (es. temporale, cfr. art. 1609 c.c.). Non sempre è facile distinguere tra vetustà e normale uso. Sicuramente chi deve eseguire la riparazione può essere d'aiuto.
Un fatto è certo: la trascuratezza del conduttore nella conservazione del bene locato dalla quale discende un accelerazione del logoramento non può non essere tenuta in considerazione.
Oltre a fare in modo che la cosa concessa in locazione non si rovini per sua responsabilità, il conduttore deve e questa naturalmente è la più scontata delle obbligazioni, pagare il corrispettivo pattuito che si sostanzia di due voci:
a) il canone di locazione;
b) gli oneri accessori (leggasi, ad esempio, spese condominiali, spese di registrazione).

lunedì 1 agosto 2016

P.Mortara interessante appartamento da personalizzare internamente

P.Mortara interessante appartamento da personalizzare internamente

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Iscrizione ipotecaria e abuso del diritto.


Iscrizione ipotecaria e abuso del

diritto.



La tutela dei debitori e i principi del giusto processo






Da tempo assistiamo al dramma di chi subisce la perdita di un bene primario come la casa per un debito modesto contratto e non saldato. Dinanzi a tali situazioni sappiamo che i Creditori, Banche e Finanziarie quando decidono di rientrare in possesso del proprio credito intraprendono delle azioni legali per soddisfare la propria pretesa creditoria quali: decreto ingiuntivo, atto di precetto, ed infine il pignoramento.
Per cui accade spesso che, data la gravità della situazione (il timore di perdere l'immobile) si rischia di rimanere passivi dinanzi allo strapotere di Banche e Equitalia. Tuttavia, dopo anni di denunce e battaglie nelle aule di tribunale, finalmente in giurisprudenza ci si muove nella direzione della giustizia e del giusto processo.
La nullità dell'iscrizione ipotecaria in difetto di contraddittorio (principio di collaborazione e buona fede). Particolare principio, sull'argomento in esame, riviene da una pronuncia emessa dalla Commissione Tributaria di Lecce.
Nella fattispecie in esame Equitalia notificava ad una società la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e dopo pochi giorni il provvedimento di rigetto di un'istanza di rateizzazione.
Avverso i due suddetti provvedimenti la società debitrice presentava tempestivo ricorso eccependo l'impugnabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza di rateizzazione nonché la mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, per non avere notificato al proprietario dell'immobile una comunicazione preventiva contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarebbe stata iscritta l'ipoteca.
Sul punto la Commissione Tributaria della provincia di Lecce con la pronuncia n. 478 dell'11.02.2016 ha ritenuto di accogliere il ricorso ed annullare i due atti impugnati, precisando che “il concessionario della riscossione durante lo svolgimento del proprio ruolo pubblico deve rispettare i principio di collaborazione con il contribuente ed il principio di buona fede, principi espressi dall'art. 10, comma 1, della L. n. 212 del 2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)”.
Nel caso di specie, infatti, Equitalia non aveva rispettato i suddetti principi, atteso che per quanto riguarda la comunicazione provvisoria di iscrizione ipotecaria, non era stato attivato il preventivo contraddittorio con la società ricorrente.
Sul punto la CTP di Lecce non ha mancato di ribadire il principio già espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014 secondo cui “il contraddittorio endoprocedimentale costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento tributario, che deve essere attuato anche in difetto di una espressa e specifica previsione normativa”.
In applicazione di ciò, la CTP di Lecce non ha potuto fare altro che dichiarare la nullità del provvedimento di comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per mancata attivazione del contraddittorio da parte di Equitalia, che, peraltro, sul punto non aveva mosso specifiche contestazioni, non dimostrando, quindi, il contrario.
L'avviso preventivo di iscrizione di ipoteca. Secondo altra importantissima pronuncia della Cassazione ord. n. 2879 del 12.02.2016, Equitalia, prima di iscrivere il fermo, deve necessariamente informare di ciò il contribuente inviandogli una comunicazione preventiva.
Questa serve per consentirgli il diritto di difesa ed, eventualmente, sollevare le contestazioni del caso (come, appunto, quella sulla sproporzione tra il valore dell'immobile da ipotecare e il debito non saldato).
Ma potrebbe avere anche lo scopo di spingerlo a pagare immediatamente, onde evitargli danni più difficili da eliminare. Insomma, secondo il nuovo orientamento della Suprema Corte, il preavviso di ipoteca è un atto dovuto, che consente il contraddittorio preventivo e impedisce da un lato al fisco di sbagliare, dall'altro al contribuente di difendersi senza dover ricorrere necessariamente al giudice.
Difatti, a parere della Corte, il contraddittorio preventivo è necessario anche prima dell'iscrizione ipotecaria, poiché l'assenza viola il diritto di partecipazione garantito al contribuente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
Ne consegue che l'ipoteca iscritta da Equitalia sulla casa del contribuente è nulla se quest'ultimo non riceve, prima, un avvertimento – il cosiddetto preavviso di ipoteca – in modo da potersi difendere o, eventualmente, pagare prima di subire il pregiudizio.
Ipoteca e abuso del diritto. La recente questione che ha occupato la Suprema Corte di Cassazione Civile (sentenza n. 6533/2016) ha avuto ad oggetto una particolare controversia ove era stata accertata l'inesistenza del diritto (decreto ingiuntivo) sulla base del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale; sicché, nel procedere all'iscrizione della suddetta garanzia, il creditore aveva omesso di agire con la necessaria prudenza.
Fondamentali al riguardo sono stati i postulati derivanti dall'art.111 Cost. (giusto processo) sulle suddette norme da cui deriva una nuova applicazione dell'art.96 c.p.c. nel senso di limitare gli abusi realizzati all'interno del processo.
In questo contesto gli ermellini hanno richiamato il principio precedentemente espresso dalle Sezioni unite del 2007 n. 23762 che aveva riconosciuto l'ingresso nell'ordinamento del divieto dell'abuso da esercizio del diritto in forma eccessiva o deviata.
Dalla considerazioni suesposte, la Suprema Corte descrive meglio l'ambito di applicazione dell'art. 96 c.p.c. affermando che la norma prevede una responsabilità aggravata per atti e comportamenti tenuti all'interno del processo: il creditore - in tal caso una Banca - che iscrive ipoteca per un valore superiore ad un terzo del credito vantato pone in essere una condotta abusiva che gli consente di ottenere una tutela rafforzata e, in tal caso, non potrà assumere valore dirimente nemmeno la possibilità prevista dal codice di formulare un accordo di riduzione del valore dell'ipoteca fra le parti.
Per tali ragioni è configurabile in capo al suddetto creditore la responsabilità aggravata prevista dall'art. 96, secondo comma c.p.c. (l'abuso del diritto della garanzia patrimoniale in danno del debitore).


Fonte http://www.condominioweb.com/ipoteca-per-un-valore-superiore-del-credito-e-condotta-abusiva.12894#ixzz4G5GTv8lX
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Affitto di un appartamento. Quando scatta il pagamento della provvigione all'agenzia immobiliare?


Affitto di un appartamento. 

Quando scatta il pagamento 

della provvigione all'agenzia 

immobiliare?



Agente immobiliare e contratto di locazione. Quando scatta la provvigione.









Una sentenza del Tribunale di Palermo, dopo aver precisato le differenze che sussistono fra mediazione e mandato, ha evidenziato che il rapporto che sorge fra agenzia di mediazione e locatario che ha affittato un appartamento con l'ausilio di quest'ultima è assimilabile alla mediazione ed il mediatore acquista il diritto alla provvigione se l'affare (stipula di un contratto di locazione) è stato concluso per effetto del suo intervento.
Al centro della vicenda approdata nelle aule di tribunale vi è la storia di Tizia che, in qualità di locataria, stipula un contratto di locazione tramite l'ausilio di un società di mediazione immobiliare versando a quest'ultima l'importo di oltre settemila euro a titolo di provvigione maturata per effetto della conclusione dell'affare.
Successivamente Tizia cita in giudizio l'agenzia immobiliare chiedendo la restituzione della provvigione corrisposta, sostenendo che quest'ultima non aveva svolto alcuna attività di mediazione “bensì un'attività fondata su un rapporto di mandato tra essa ed il proprietario dell'immobile locato” e che in virtù dell'esistenza di tale rapporto la convenuta non poteva vantare alcun diritto alla provvigione.
La convenuta agenzia di mediazione si costituisce contestando la domanda dell'attrice chiedendone il rigetto.
Il Tribunale di Palermo, attraverso la sentenza n. 1959 dello scorso 4 aprile, ha respinto la domanda formulata da parte attrice protesa alla restituzione della provvigione e, soffermandosi sulle differenze che intercorrono fra la mediazione disciplinata dall'art. 1757 del codice civile ed il mandato che soggiace alla disciplina prevista dall'art. 1703 c.c., conclude ribadendo che nel caso di specie si configura un valido rapporto di mediazione che legittima ildiritto al compenso del mediatore.
Prima di approdare a tale conclusione il giudicante della terza sezione civile del Tribunale siciliano osserva che nella mediazione il mediatore mette in relazione due o più parti senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione di dipendenza o di mandato (Cass. civ. n. 7251/2005), maturando il diritto alla provvigione nel momento in cui l'affare viene concluso per effetto del suo intervento (Cass. 3472/1994).
Fra gli elementi che caratterizzano la mediazione figura l'imparzialità del mediatore nonché il diritto alla provvigione nel momento in cui le parti intermediate hanno concluso l'affare per effetto del suo intervento. (Fra le pronunce più recenti in tema di diritto alla provvigione del mediatore si segnala: Trib.Mantova, sez. II, 17.3.2016; Trib. Trento, 23.2.2016; Corte App. Milano, sez. I, 15.3.2016; in merito al diritto alla provvigione subordinato all'iscrizione all'albo del mediatore vedasi: Cass. civ., sez. II, 29.1.2016 n. 1735).
Tali presupposti si sono materializzati nel caso di specie ove Tizia ha concluso, in qualità di locataria, un contratto di locazione tramite l'ausilio dell'agenzia immobiliare.
Dopo aver puntualizzato tali aspetti la sentenza in commento evidenzia che sussiste una evidente incompatibilità fra mandato e mediazione dato che colui che in virtù di mandato agisce in rappresentanza di una delle parti per la conclusione di un negozio non può vantare alcun diritto alla provvigione perché essendo legato alla parte da un rapporto di mandato agisce in veste di parte, anche se tutelando un interesse altrui (Cass., n. 1231/2000).
Entrando nel merito della vicenda, inoltre, la sentenza chiarisce ulteriormente le differenze fra mandato e mediazione e, riportandosi ad un precedente della Cassazione, ha evidenziato che l'esistenza di un incarico unilaterale fra una delle parti (proprietario dell'immobile locato nel caso in esame) ed il mediatore “non porta ad escludere l'imparzialità che caratterizza la mediazione e dunque la configurabilità di un rapporto di mediazione” (Cass. n. 19066/2006).
Dopo aver chiarito tali aspetti il Tribunale di Palermo, una volta constatato che l'attrice ha stipulato un contratto di locazione grazie alla mediazione dell'agenzia, ha stabilito che la prima non può chiedere la restituzione della provvigione versata senza aver fornito alcuna prova di un presunto contratto di mandato che sarebbe sorto fra essa e l'agenzia, dato che solo l'effettiva esistenza di tale rapporto avrebbe escluso il diritto alla provvigione del mediatore.
Questa la conclusione che può trarsi dalla sentenza appena commentata il soggetto obbligato al pagamento della provvigione, perché ha concluso un contratto grazie all'intervento del mediatore, non può chiedere la restituzione della provvigione versata a tale professionista fino a quando non dimostra l'effettiva esistenza tra le parti di un altro rapporto (mandato) che, in virtù delle differenze che sussistono fra mandato e mediazione, escluderebbe l'obbligo di versare la provvigione.
Tribunale di Palermo, sez. civ. III, 4.4.2013, n. 1959


Fonte http://www.condominioweb.com/stipula-di-un-contratto-di-locazione-grazie-alla-mediazione-dellagenzia.12897#ixzz4G5EcWf6v
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Ristrutturazioni, anche il convivente di fatto ha diritto al bonus


Ristrutturazioni, anche il convivente di fatto ha diritto al bonus

di Alessandra Marra

Agenzia delle Entrate: la detrazione delle spese per i lavori sulla casa comune spetta anche a chi non è titolare di alcun contratto



01/08/2016 – Via libera alla detrazione delle spese per lavori di ristrutturazione sostenute dal convivente more uxorio, anche se non è titolare di alcun contratto sulla casa comune. A spiegarlo l’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 64/E.

Bonus ristrutturazioni: ok alla detrazione per il convivente

L’Agenzia specifica che in caso di interventi di recupero del patrimonio edilizio il convivente non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi, che ne sostiene i costi può fruire della stessa agevolazione spettante ai familiari conviventi, anche se non è titolare di un contratto di comodato.

In particolare il documento spiega che, ai fini dello sconto fiscale, la disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta insita nella convivenza stessa, senza necessità che trovi fondamento in un titolo contrattuale.

L’Agenzia delle Entrate ricorda, infatti, che lo sconto fiscale per il recupero del patrimonio edilizio si applica alle spese sostenute dai contribuenti che possiedono o detengono un immobile sul quale sono effettuati gli interventi, o dai familiari con loro conviventi al momento dell’inizio dei lavori.

Detrazioni 50%: ‘legame concreto’ tra immobile e convivente

Inoltre la legge 76/2016, in tema di unioni civili, pur non equiparando la convivenza di fatto all’unione fondata sul matrimonio, ha attribuito valore giuridico a questa formazione sociale, rilevando un “legame concreto” tra il convivente e l’immobile destinato a dimora comune.

Di conseguenza, per l’Agenzia delle Entrate, le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio dal convivente more uxorio sono detraibili come quelle effettuate dai familiari conviventi.


FONTE : http://www.edilportale.com/news/2016/08/normativa/ristrutturazioni-anche-il-convivente-di-fatto-ha-diritto-al-bonus_53315_15.html


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