mercoledì 23 dicembre 2015

Piano Casa Piemonte: approvata la proroga al 2016

Piano Casa Piemonte: approvata la proroga al 2016

di Alessandra Marra
 

Ma per ampliare occorrerà garantire un miglioramento energetico o sismico di tutto l’edificio

08/12/2015 – La Regione Piemonte ha prorogato il Piano Casa per tutto il 2016.
 
Il disegno di legge contenente la proroga introduce però nuovi vincoli per poter usufruire del bonus sugli ampliamenti.
 

Piano Casa Piemonte: le modifiche introdotte

Il Consiglio regionale ha approvato, insieme alla proroga al 31 dicembre 2016, alcuni emendamenti del Movimento Cinque Stelle che vincolano l’ampliamento al miglioramento energetico o sismico di tutto l’edificio.
 
Infatti il comma 2 dell’articolo 24 bis dichiara: “Fermo restando il rispetto delle prescrizioni specifiche dettate dalla normativa in materia di rendimento energetico nell’edilizia e di costruzione in zona sismica per la nuova porzione realizzata, gli ampliamenti sono consentiti solo se l’intervento, consente il raggiungimento di uno fra i seguenti requisiti:
a) miglioramento sismico dell’intero edificio;
b) miglioramento energetico dell’intero edificio.
Il soddisfacimento di tale requisito è dimostrato nel progetto allegato alla richiesta del titolo abitativo.”
 
Inoltre il comma successivo dichiara: “La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, stabilisce con proprioprovvedimento i parametri tecnici necessari ai fini della determinazione dei requisiti di cui al comma 2, prevedendo altresì una diversificazione in ragione delle caratteristiche dell’edificio esistente”.
 
In questo modo prima di poter beneficare appieno dei vantaggi bisognerà aspettare la delibera regionale che stabilisce cosa s’intende per “miglioramento” energetico o sismico.
 

Piano Casa Piemonte: i commenti alla norma

I consiglieri regionali di Forza Italia hanno denunciato: “Avevamo ottenuto, dopo una lunga battaglia, la proroga delle norme del Piano Casa, a sostegno del settore edilizio, anche per tutto il 2016. Con un blitz Pd e M5S hanno fatto passare alcuni emendamenti che di fatto scoraggiano l’utilizzo delle norme previste nel Piano, alla faccia dell’attenzione per il rilancio del Piemonte e il sostegno alla piena occupazione”.
 
Secondo i consiglieri Forza Italia la maggioranza “non sa leggere il momento di difficoltà che attraversano le aziende edili. Sostenere eventuali ampliamenti delle proprie abitazioni o imprese solo a patto di porre in essere interventi volti al miglioramento energetico o sismico su tutto l’edificiosignifica scoraggiare qualsiasi investimento”.
 
In più i consiglieri sono preoccupati del fatto che si perderà del tempo prezioso prima che la Regione deliberi i requisiti previsti, rendendo praticamente bloccato il Piano Casa per mesi.

FONTE : EDILPORTALE.COM

I negozi sulla strada non possono diventare abitazioni

I negozi sulla strada non possono diventare abitazioni

di Paola Mammarella
 

CdS: cambio di destinazione d’uso vietato se il cortile antistante non crea una separazione dalla via pubblica

21/12/2015 – I locali commerciali che si affacciano sulla strada non possono essere trasformati in abitazioni. Lo ha spiegato il Consiglio di Stato con lasentenza 5084/2015.
 
Nel caso preso in esame, il proprietario di un negozio e del cortile antistante, situati al piano terra di un edificio, aveva richiesto il permesso di costruire per il cambio di destinazione d’uso da commerciale a residenziale.
 
Il Comune aveva negato l’autorizzazione perché il PUC vietava i  cambi di destinazione d’uso dei locali prospicienti su aree pubbliche.
 
Il proprietario aveva quindi fatto ricorso sostenendo che il cortile, anche se confinante con la strada pubblica, era privato e costituiva una pertinenzadel suo locale.
 
Sia il Tar sia il Consiglio di Stato hanno però bocciato il ricorso spiegando che il cortile non era una corte interna dell’edificio, ma la porzione di stacco tra il fabbricato e la strada pubblica. Rappresentava, secondo i giudici, uno strumento per agevolare l’ingresso del pubblico nel negozio, quindi era a loro avviso gravato da una servitù per l’uso pubblico.
 
Anche se il negozio si affacciava sul cortile, questo non creava una divisione rispetto alla strada. Si poteva ritenere, hanno concluso i giudici, che il locale si affacciasse direttamente sulla strada pubblica.
 
Per questi motivi la domanda per il cambio di destinazione d’uso è stata respinta.

FONTE : EDILPORTALE.COM

Stabilità 2016: tutte le novità per la casa, l’edilizia e i professionisti

Stabilità 2016: tutte le novità per la casa, l’edilizia e i professionisti

di Paola Mammarella

Detrazioni 65% e 50% e bonus mobili ancora per un anno, prima casa in leasing, bonus per chi compra abitazioni in classe A o B, tagli a Imu e Tasi, risorse per beni culturali e periferie

22/12/2015 – Proroga dell’ecobonus 65% per gli interventi di efficientamento energetico, della detrazione 50% per le ristrutturazioni e del Bonus Mobili. Ma anche taglio di Imu e Tasi e una serie di agevolazioni per chi decide di acquistare casa.
 
È stata approvata dal Senato con voto di fiducia la Legge di Stabilità 2016. Questi, in sintesi, i contenuti della norma:
 

Ecobonus 65% prorogato al 2016

Prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 65% per gli interventi di efficientamento energetico e di adeguamento antisismico degli edifici. 

Sono detraibili le spese sostenute per interventi sull’involucro dell’edificioche consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica, comprese schermature solari, la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti più efficienti e i lavori preventivi di adeguamento antisismico degli edifici adibiti a prima casa e ad attività produttive ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2 ex Opcm 3274/2003). 

La detrazione sarà estesa anche all’acquisto, installazione e messa in opera degli impianti domotici.

Potranno usufruire della detrazione del 65% anche gli Istituti Autonomi Case Popolari che nel 2016 sosterranno spese per interventi sugli immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica. 

Per i lavori di riqualificazione energetica delle parti comuni dei condomìni, icondòmini incapienti potranno cedere la loro quota di detrazione alle imprese che realizzano gli interventi. Le modalità operative saranno definita in dettaglio dall’Agenzia delle Entrate.

Scarica la GUIDA AL 65% DI EDILPORTALE
 

Detrazione 50% sulle ristrutturazioni e Bonus Mobili prorogati al 2016

È stata prorogata fino al 31 dicembre 2016 la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione. Confermati il tetto massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e le 10 rate annuali per il rimborso. Sono detraibili le spese per lavori di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche. 
 
Prorogato fino al 31 dicembre 2016 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro rimborsabile in 10 anni per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici ad alta efficienza energetica destinati ad arredare un'abitazione sottoposta a ristrutturazione.
 

Nuovo Bonus Mobili per le giovani coppie

Alle giovani coppie che acquistano la prima casa sarà riconosciuta una detrazione del 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per l’acquisto di mobili per un ammontare complessivo fino a 16 mila euro. Per poter richiedere la detrazione non sarà necessario ristrutturare e almeno un componente della coppia dovrà avere meno di 35 anni. Non ci sarà distinzione tra coniugi e coppie di fatto.

Scarica l'INFOGRAFICA SUL 65% E 50% DI EDILPORTALE 
 

Credito di imposta per i sistemi di videosorveglianza

Nel 2016 sarà riconosciuto un credito di imposta per le persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza digitale o di allarme. Per questa misura sono stati stanziati 15 milioni di euro.
 

Acquisto prima casa in leasing

Si potrà acquistare la prima casa in leasing. Con il contratto di locazione finanziaria, la banca o l’intermediario si obbligano ad acquistare o far costruire l’immobile, su scelta e indicazione dell’utilizzatore che pagherà un canone per un periodo di tempo concordato; alla scadenza del contratto l'utilizzatore potrà riscattare la casa ad un prezzo prestabilito. I giovani sotto i 35 anni, con un reddito fino a 55 mila euro annui, che decidono di ricorrere a questa opzione in alternativa al mutuo, saranno agevolati con una detrazione fiscale del 19% fino a un massimo di 8 mila euro annui e una detrazione del 19% sulla maxi rata finale per un importo non superiore a 20 mila euro. Le agevolazioni si applicano, dimezzate, anche agli over 35. La deduzione dovrà quindi essere calcolata su un canone massimo di 4 mila euro e su una maxirata finale di 10 mila euro. In caso di perdita del lavoro, l’utilizzatore può chiedere la sospensione del pagamento dei canoni periodici. La richiesta può essere fatta una sola volta per un periodo fino a dodici mesi.
 

Bonus per l'acquisto di una eco-casa dal costruttore

L’acquirente che nel 2016 compra direttamente dall’impresa di costruzione una casa, nuova o ristrutturata, in classe energetica A o B, avrà diritto ad una detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva pagata. Acquistando, per esempio, un’abitazione da destinare a prima casa che costa 100 mila euro, l’Iva al 4% ammonterà a 4 mila euro. Lo sconto Irpef per l’acquirente sarà pari a 2 mila euro, cioè la metà dell’Iva versata. Il rimborso avverrà in dieci anni con rate di pari importo. Se, invece, l’abitazione che costa 100 mila euro non deve essere utilizzata come prima casa, l’Iva ammonterà al 10%, quindi si dovranno versare 10 mila euro. In questo caso, l’acquirente potrà usufruire di uno sconto Irpef pari a 5 mila euro.
 

Professionisti con partita Iva: i nuovi minimi

Dal 1° gennaio 2016, i professionisti titolari di Partita iva, con ricavi fino a 30 mila euro, pagheranno un’imposta forfettaria al 15%. Sono previste agevolazioni per i primi cinque anni di attività. In questo periodo l’aliquota dell’imposta sarà ridotta al 5%. Per i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, l’aliquota contributiva resterà al 27%. I liberi professionisti saranno inoltre equiparati alle piccole e medie imprese per l'accesso ai fondi strutturali europei FSE, FERS, POR e PON, previsti nella programmazione 2014/2020.
 

Obbligo di POS per i professionisti, multe da definire

Non avranno l’obbligo di dotarsi del POS i professionisti che dimostrano l’esistenza di una oggettiva impossibilità tecnica. La legge non specifica quali siano questi impedimenti nè risolve il problema delle sanzioni a carico di chi non si adegua pur avendone la possibilità. Le multe per i trasgressori saranno definite con un futuro decreto del Ministero dello Sviluppo Economico. Dal 1° gennaio 2016 diventerà obbligatorio accettare pagamenti elettronici di qualsiasi importo.
 

Super ammortamenti sugli investimenti in beni strumentali

Imprese e professionisti che investono in beni strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016 potranno portare in ammortamento, in un solo anno, un valore maggiorato del 40%. Ciò significa che, oltre all'ammortamento immediato il primo anno, avranno anche una deduzione fiscale extra del 40%. Nell’agevolazione sono inclusi mobili, computer, macchine da cantiere e auto aziendali, ma non gli immobili (ad esempio studi e capannoni) e software applicativi. L'agevolazione non produrrà effetti ai fini dei calcoli per gli studi di settore.
 

Credito di imposta per l'acquisto di beni strumentali al Sud

Nelle Regioni del Sud (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Abruzzo) sarà riconosciuto un credito di imposta fino al 20% per le piccole imprese e fino al 10% per le grandi imprese che acquistano beni strumentali nuovi. I tetti massimi dell’agevolazione sono pari a 1,5 milioni per le piccole imprese, 5 milioni per quelle di medie dimensioni e 15 milioni per le grandi realtà. Sono escluse le industrie siderurgica, navale, carbonifera, delle fibre sintetiche, dei trasporti e della produzione e distribuzione di energia. Nessuna agevolazione neanche per i settori creditizio, finanziario e assicurativo.
 

Taglio di Imu e Tasi

Le abitazioni principali, diverse dagli immobili di lusso, dal 2016 non pagheranno la Tasi. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali non pagheranno l’Imu. L’esenzione di Imu e Tasi si applicherà inoltre ad alloggi sociali delle cooperative a proprietà indivisa adibite a prima casa dai soci, alloggi sociali, separati che lasciano il coniuge nell’abitazione familiare e si trasferiscono in un altro immobile utilizzato come prima casa, forze dell’ordine che, pur possedendo un’abitazione, devono trasferirsi in un’altra città per motivi di lavoro. Ci sarà poi uno sconto del 25% per l'Imu sugli alloggi affittati a canone concordato.
 
Saranno esenti dall’Imu anche gli immobili invenduti delle imprese di costruzione e quelli non ancora assegnati delle cooperative edilizie. Per questi immobili, l’aliquota della Tasi potrà essere ridotta allo 0,1% e che i Comuni possono modificarla in aumento fino allo 0,25% o in diminuzione fino ad azzerarla. Sempre dal 2016, la base imponibile dell’Imu per le unità abitative date in comodato d’uso ai figli sarà dimezzata, a patto che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda  nello stesso comune in cui è situato l’immobile con-cesso in comodato.
 

Imposta di registro sull’acquisto della prima casa

Potrà usufruire dell'imposta di registro agevolata al 2% per l'acquisto della prima casa anche chi già possiede un immobile, ma lo vende entro un anno dalla data del rogito. 
 

Art Bonus a tempo indeterminato

Il credito di imposta sulle donazioni per la tutela e la riqualificazione del patrimonio culturale non avrà più limiti di tempo e sarà pari al 65% degli importi versati.
 

Beni culturali, in arrivo il Piano strategico

La legge stanzia 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione del Piano strategico “Grandi Progetti Beni culturali”, il Piano nazionale che, entro il 31 dicembre di ogni anno, dovrebbe individuare beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale, anche a fini turistici.
 
Per potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 120 milioni di euro (30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019), sarà destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali.
 
20 milioni di euro (5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019) finanzieranno il restauro urbanistico ambientale dei Sassi di Matera, che sarà “Capitale europea della cultura 2019”. Il Comune di Matera potrà spendere altri 2 milioni di euro per l’acquisto di beni e di servizi e per l’assunzione di personale, in deroga alle norme per il contenimento delle spese.
 

Piano Periferie, 500 milioni per le grandi città

Sono stati stanziati 500 milioni di euro per la riqualificazione urbana e la sicurezza nelle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia. Entro il 31 gennaio 2016 sarà emanato il bando e i progettidovranno essere presentati entro il 1° marzo 2016.
 

Piste ciclabili, risorse triplicate

Nel triennio 2016-2018, 91 milioni di euro finanzieranno la progettazione e realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, la progettazione e realizzazione di ciclostazioni e interventi per la sicurezza della ciclabilitàcittadina.
 

Credito di imposta per l'ampliamento degli alberghi

Il credito d’imposta del 30% per la ristrutturazione edilizia degli alberghi, previsto dal decreto Cultura ArtBonus, si applicherà anche ai casi in cui la ristrutturazione comporti un aumento della cubatura complessiva, entro i limiti fissati dal Piano Casa.
 

Ricostruzione post calamità naturale

Sono stati stanziati 1,5 miliardi per la concessione di finanziamenti agevolati, garantiti dallo Stato e della durata massima di 25 anni, per la riparazione dei danni causati dalle calamità naturali agli edifici residenziali e destinati alle attività produttive.

Per ottenere il finanziamento, i danni dovranno essere stati accertati durante le ricognizioni dei Commissari delegati del Dipartimento della Protezione Civile. I finanziamenti agevolati dovranno essere concessi sulla base di contratti tipo definiti con una convenzione con l’Associazione bancaria italiana (ABI) e saranno erogati in base allo stato di avanzamento dei lavori.
 

Proventi delle concessioni edilizie per la riqualificazione urbana

Nel 2016 e nel 2017 i Comuni potranno utilizzare il 100% dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni  per gli interventi abusivi per interventi di manutenzione del verde, delle strade e del patrimonio comunale, ma anche per la progettazione di opere pubbliche. Contrariamente a quanto inizialmente proposto, non è stato invece introdotto il divieto di utilizzare questi proventi per le spese correnti.
 

Abolizione del patto di stabilità

Dal 2016 cesserà di esistere il patto di stabilità interno, cioè il meccanismo che impediva le spese anche ai Comuni con i soldi in cassa. Al suo posto i Comuni devono conseguire un saldo di bilancio non negativo. Ciò significa che potranno programmare nuovi interventi e opere pubbliche a condizione di non indebitarsi.
 

Scuole, ambiente e sicurezza

Nel 2016 non saranno considerate nel saldo di bilancio dei Comuni le spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare gli eventi sismici entro un importo massimo di 15 milioni di euro.
 
Saranno inoltre escluse dal saldo di bilancio le spese sostenute per gli per interventi di edilizia scolastica nel limite massimo di 480 milioni di euro e le spese per la bonifica ambientale nel limite di 20 milioni di euro.

Per il 2016 nei saldi di bilancio dei Comuni non saranno conteggiate le spese sostenute per la bonifica ambientale fino a 20 milioni di euro.
 

Appalti centralizzati nei piccoli Comuni

Dal 1° gennaio 2016 anche i piccoli Comuni, con meno di 10 mila abitanti, potranno gestire in autonomia le gare per l’acquisto di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40 mila euro. Fino ad ora questa possibilità è stata riconosciuta solo ai Comuni con più di 10 mila abitanti.

FONTE : EDILPORTALE.COM

IVA agevolata al 10%, quando si applica?

IVA agevolata per interventi di manutenzione

IVA agevolata al 10%, quando si applica?


Quando, se voglio/devo fare eseguire interventi di manutenzione dell'edificio, posso beneficiare dell'IVA agevolata nella misura del 10% dell'imponibile?
La risposta alla domanda riguarda tanto le unità immobiliari di proprietà esclusiva destinate ad abitazione privata, quanto i condominii negli edifici.
Prima di rispondere alla domanda è utile, come si suole dire, individuare l'addentellato normativo di questa misura di vantaggio; insomma un po' di storia normativa.
L'IVA nella misura agevolata del 10% affonda le proprie radici nel lontano 1999 e precisamente nella legge 23 dicembre 1999, n. 488, altrimenti nota come legge finanziaria per l'anno 2000, la quale all'art. 7, primo comma, lett. b), specificava che l'iva agevolata nella misura del 10% fatte salve misure più favorevoli previste nel d.p.r. n. 633/72 riguardava anche:
le prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 31, primo comma, lettere a), b), c) e d), della legge 5 agosto 1978, n. 457, realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata. Con decreto del Ministro delle finanze sono individuati i beni che costituiscono una parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera, ai quali l'aliquota ridotta si applica fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
La norma, però, aveva una validità temporale definita e avrebbe dovuto cessare di avere effetto il 30 settembre 2003. Come spesso accade nel nostro paese la misura temporanea è stata prorogata negli anni per poi divenire strutturale nel 2009.
Quali sono gli interventi di recupero del patrimonio edilizio cui fa riferimento al norma appena citata?
Li riportiamo qui di seguito:
“a) interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c) interventi di restauro e di risanamento conservativo, quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
d) interventi di ristrutturazione edilizia, quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistemativo di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti” (così art. 31, primo comma, l. n. 457/78).
Quanto ai beni che sono soggetti altresì all'IVA nella misura del 10% costituendo “parte significativa del valore delle forniture effettuate nell'ambito delle prestazioni di cui alla presente lettera” essi sono:
a) ascensori e montacarichi;
b) infissi esterni ed interni;
c) caldaie;
d) video citofoni;
e) apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria;
f) sanitari e rubinetterie da bagno;
g) impianti di sicurezza (cfr. d.m. 31 dicembre 1999).
In questo contesto la circolare ministeriale 7.4.2000, n. 71/E specifica i contorni applicativi della norma anche in relazione ai concetti di immobile a prevalente destinazione abitativa. Restano escluse dalla misura dell'IVA agevolata al 10% le prestazioni rese dai professionisti (es. direttore lavori) in relazione alle opere che fruiscono della suddetta agevolazione, pur restando detraibili in relazione alle agevolazione IRPEF per interventi di ristrutturazione edilizia.
Oggetto dell'agevolazione IVA al 10% sono anche i beni acquistati in relazione all'intervento da eseguire (es. porta da sostituire), purché:
a) il committente li acquisti personalmente per installarsi da sé;
b) i beni siano acquistati dall'appaltatore cui è stato commissionato l'intervento manutentivo.
Vediamo ora, per finire, rispetto ai beni indicati nel d.m. 31 dicembre 1999 che cosa vuol dire che l'agevolazione dell'IVA al 10% si applica “fino a concorrenza del valore complessivo della prestazione relativa all'intervento di recupero, al netto del valore dei predetti beni”.
Esempio
Tizio contatta la ditta Alfa per la fornitura e posa in opera di un condizionatore (bene significativo).
Il costo complessivo dell'intervento è pari ad € 1.200,00 di cui:
- € 800,00 per il condizionatore;
- € 400,00 per la manodopera.
In questo contesto
l'IVA agevolata al 10% sul bene significativo (ossia il bene il cui valore è superiore a quello della manodopera) non si applicherà sull'intero costo del bene (€ 800,00) ma sulla differenza tra costo complessivo dell'intervento e costo bene. In sostanza avremo l'IVA al 10% sulla manodopera, l'IVA al 10% su € 400,00 (frutto della differenza tra 1.200,00 – 800,00) e IVA ordinaria ai restanti € 400,00.



martedì 15 dicembre 2015

Delibera nulla se addebita al singolo condòmino le spese postali

Delibera nulla se addebita al singolo condòmino le spese postali


È nulla – come tale impugnabile anche oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. – la delibera assembleare con la quale si addebitano al singolo condòmino le spese postali per lo scambio di corrispondenza intercorso tra lo stesso condòmino e il condominio.
Questa, in sintesi, la decisione adottata dal Tribunale di Milano con la sentenza n. 7103 depositata il 9 giugno 2015. Per il giudice, infatti, le spese postali rientrano tra le spese di gestione e dunque, anche se relative all'invio della corrispondenza a singoli condòmini, vanno sempre ripartite tra tutti i condòmini in base alle tabelle millesimali e non, invece, imputate “ad personam”.
Il caso preso in esame è di quelli molto ricorrenti.
Nel corso dell'anno l'amministratore intrattiene uno scambio di corrispondenza con un condòmino. Al momento del rendiconto, l'amministratore addebita al destinatario le spese postali (circa 50 euro)inserendole nella voce “spese personali”. Il condominio decide allora di impugnare la delibera: a suo dire, infatti, la ripartizione approvata dall'assemblea è considerarsi nulla perché le spese di corrispondenza, anche se riferite a chiarimenti da lui richiesti al condominio, dovevano essere considerate spese di amministrazione e, come tali, ripartite tra tutti i condomini
Per il tribunale milanese l'impugnazione proposta è fondata e va accolta.
In effetti, in merito all'imputabilità al singolo condomino delle c.d. spese personali, va ricordato il principio più volte espresso dalla Cassazione (sentenza n. 24696/2008) secondo cui “è affetta da nullità – e quindi sottratta al termine di impugnazione previsto dall'art. 1137 c.c. – la deliberazione dell'assemblea condominiale che incida sui diritti individuali di un condòmino, come quella che ponga a suo totale carico le spese del legale del condominio per una procedura iniziata contro di lui, in mancanza di una sentenza che ne sancisca la soccombenza e detta nullità, a norma dell'art 1421 c.c., può essere fatta valere dallo stesso condòmino che abbia partecipato all'assemblea ancorché abbia espresso voto favorevole alla deliberazione, ove con tale voto non si esprima l'assunzione o il riconoscimento di una sua obbligazione”.
Va poi considerato che, per giurisprudenza costante, le spese di corrispondenza, anche verso singoli condominio, rientrano tra le spese di amministrazione o di gestione (non tra le spese personali) e vanno dunque ripartite tra tutti i condòmini (cfr. Trib. Napoli, n. 12015/2003).
Da quile conclusioni del Tribunale di Milano:
  • Le spese di corrispondenza (e più in generale le spese di gestione) non possono essere addebitate al singolo condòmino se non risulta che questi le abbia espressamente accettate;
  • Tale accettazione non è implicita nel fatto che il condòmino abbia votato a favore dell'approvazione del rendiconto e del relativo riparto delle spese, senza con ciò assumere l'obbligazione di pagamento (cfr. anche Cass. civ. n. 3946/1999);
  • In assenza di tale accettazione espressa, l'eventuale deliberazione che pone a carico di singoli condòmini specifiche spese di gestione è da considerarsi nulla ed è impugnabile senza limiti di tempo.
Diversamente, nel rendiconto approvato dall'assemblea possono essere addebitate al singolo condòmino le voci rientranti tra le c.d. spese personali quali, ad esempio, le spese per le copie di documentazione.
Tribunale di Milano, n. 7103 del 9 giugno 2015


























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