mercoledì 30 aprile 2014

Appartamento in Vendita, vicolo Della Balla, - Novara

Villetta a schiera in Vendita - Novara

Appartamento in Vendita, Piave, - Novara

Appartamento in Vendita, via biandrate, - Novara

Appartamento in Vendita - Novara

Villetta a schiera in Vendita, ansaldi, - Novara

Appartamento in Vendita - Novara

Appartamento in Vendita, papa giovanni, 30 - Novara

Casa indipendente in Vendita, matteotti, 23 - Granozzo Con Monticello

Appartamento in Vendita, vercelli, 55 - Novara

Appartamento in Vendita, Perazzi, 18 - Novara

Appartamento in Vendita, Pisani Dossi, 3 - Novara

Appartamento in Vendita, BAISIZZA, 6 - Novara

Appartamento in Vendita, Roma, - Novara

Attico / Mansarda in Vendita, crespi, 34 - Novara

Attico / Mansarda in Vendita, crespi, 34 - Novara

Appartamento in Vendita, Zara, 20 - Novara

Appartamento in Vendita - Novara

Villetta a schiera in Vendita, Pastorini - Novara

Appartamento in Vendita, ortigara, 9 - Novara

Appartamento in Vendita, piazza D'armi, 28 - Novara

Appartamento in Vendita, montello, 10 - Novara

Appartamento in Vendita - Novara

Villa in Vendita, via peroti - Novara

Appartamento in Vendita, Sforzesca - Novara

Villa in Vendita, via ceresola, 24 - Cerano

Villa in Vendita, via ceresola, 24 - Cerano

Appartamento in Vendita, via Daniele Ranzoni - Novara

Appartamento in Vendita, Curtatone, 19 - Novara

Appartamento in Vendita, gaggini, 2/c - Novara

Appartamento in Vendita, via sapri, 9 - Novara

Appartamento in Vendita, corso vercelli, 47 - Novara

Nuovo Appartamento in Vendita - Novara

Nuovo Appartamento in Vendita - Novara

Appartamento in Vendita, C.so Vercelli - Novara

lunedì 28 aprile 2014

Mutui, prestiti personali e finalizzati: gli importi medi erogati alle famiglie

Mutui, prestiti personali e finalizzati: gli importi medi erogati alle famiglie

 - 

I numeri del Rapporto di CRIF Decision Solutions sull'erogazione del credito a privati.


Mutui, prestiti personali e finalizzati
Meno di 4 mila euro per unprestito finalizzato, poco più di 12mila euro per un prestito personale, e poco più di 141 mila euro per un mutuo ipotecario. Sono questi i valori medi degli importi erogati nel 2013 in Italia dal sistema creditizio alle famiglie italiane in accordo con un Rapporto di CRIF Decision Solutions, società appartenente al Gruppo Crif. Nel dettaglio, l'importo medio 2013 erogato per i mutui ipotecari è stato di 141.254 euro con un calo del 3,5% rispetto al 2012, mentre per iprestiti personali l'importo medio erogato, a 12.185 euro, registra allo stesso modo anno su anno una contrazione pari al 3,8%.
Pollice verso anche per i prestitifinalizzati che, con un importo medio erogato pari a 3.979 euro, hanno fatto registrare un calo del 2,7%. I dati del Crif non sorprendono visto che, allo stesso modo, nell'ultimo rapporto dell'ABI è stato rilevato l'ennesimo calo delle erogazioni di prestiti anche se la tendenza negativa è in attenuazione.
A pesare è non solo la gestione ed il presidio dei rischi da parte degli istituti di credito, ma anche la prudenza delle famiglie che, rispetto al passato, quando decidono di indebitarsi lo fanno con cautela anche in ragione dei possibili rischi legati al mantenimento nel medio e lungo termine del posto di lavoro. Sebbene siano in calo, i tassi medi in Italia sui mutui e sui prestiti, rispetto alla media europea, restano comunque elevati e questo, secondo quanto evidenzia il Crif nel Rapporto, ha comunque contribuito a scoraggiare la domanda di nuovo credito.
FONTE : SuperMoney

Mutui agevolati da Creval, Plafond Casa: tassi di interesse, spread e altre condizioni

Mutui agevolati da Creval, Plafond Casa: tassi di interesse, spread e altre condizioni

 - 

Credito Valtellinese propone mutui agevolati per acquisto o ristrutturazione casa nell'ambito del Piano Casa.

Mutui agevolati Creval
Tra le banche che propongonomutui agevolati acquisto casa e/o ristrutturazione + riqualificazione energetica c'èCreval - Credito Valtellinese, che aderisce all'accordo ABI-Cassa Depositi e Prestiti per ilPlafond Casa nell'ambito delPiano Casa del governo Letta.
Per tutte le informazioni in merito potete leggere la guida Mutui agevolati Piano Casa: requisiti, condizioni e banche aderenti, mentre qui vediamo appunto quali mutui Creval sono proposti e con quali caratteristiche.
Creval propone mutui agevolati per acquisto casa, ristrutturazione, riqualificazione energetica sia con la formula del tasso fisso che del tasso variabile con spread bancario ridotto rispetto alle normali offerte di mutuo casa:
  • con loan to value sotto il 50% lo spread minimo è del 2,50%
  • con loan to value tra 51% e 80% lo spread minimo è del 3%
Come per gli altri mutui agevolati del Plafond Casa, anche per questi di Creval - Credito Valtellinese non si paga l'imposta sostitutiva dello 0,25% per l'acquisto della prima casa (2% per altri immobili).
mutui Creval agevolati sono anche di altre due tipologie:
  • mutuo a tasso fisso con opzione cambio tasso ogni due anni con spread ridotto tra lo 0,50% e l'1% rispetto al normale
  • mutuo a tasso variabile con cap spread ridotto tra lo 0,25% e lo 0,50% rispetto al normale
Ricordiamo che grazie alle varie agevolazioni fiscali su mutui e ristrutturazioni è possibile aumentare la convenienza di questi finanziamenti:
Queste le parole del vicedirettore di Creval - Credito Valtellinese, Mauro Selvetti: "Con i primi 30 milioni di euro di fondi del plafond richiesti a CDP abbiamo realizzato un'offerta dedicata di mutui agevolati con vantaggi in termini di spread e di esenzione dall'imposta sostitutiva. I nostri clienti potranno così acquistare la propria casa cogliendo le favorevoli occasioni offerte dall'attuale mercato immobiliare. Il fatto di essere tra le banche che hanno aderito al Plafond Casa denota l'attenzione del Credito Valtellinese, nell'ambito delle iniziative promosse dal sistema, al sostegno delle famiglie nel persistere delle difficoltà dell'attuale contesto economico".
FONTE  : SUPERMONEY

INQUILINI IRREPERIBILI E MOROSI: SCATTA LO SFRATTO


INQUILINI IRREPERIBILI E MOROSI: SCATTA LO SFRATTO

Nel mese di luglio 2013 ho concesso in locazione a un extracomunitario, con regolare contratto, una mansarda di mia proprietà. Purtroppo, dopo avere pagato i primi due mesi di affitto, l'imquilino si è reso irreperibile (sembra sia tornato in Marocco per un periodo di ferie e non sia più rientrato). Pertanto, gradirei sapere cosa posso fare per tornare in possesso del mio immobile.
Ove - come sembrerebbe - l’inquilino non abbia riconsegnato le chiavi al locatore, non rimane che agire con la procedura di sfratto per morosità a norma dell’articolo 658 del Codice di procedura civile e degli articoli 5 e 55 della legge 392/1978. Infatti – essendovi un regolare contratto di locazione – se l’inquilino facesse rientro in Italia e pretendesse la consegna dell’appartamento, egli, ancorché moroso, in assenza di un provvedimento giurisdizionale di convalida di sfratto e di un verbale di immissione in possesso in favore del locatore, avrebbe diritto a mantenere la detenzione dell’immobile. D’altra parte - ove il locatore si riappropriasse delle chiavi senza un provvedimento giurisdizionale - rischierebbe una denuncia per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, a norma dell’articolo 392 del Codice penale, e/o di violazione di domicilio, a norma dell’articolo 614 del Codice penale. In particolare, la Cassazione penale – con sentenza 18 gennaio 2005, n. 10066 - ha avuto modo di puntualizzare che «risponde del reato di cui all'articolo 392 del Codice penale il proprietario di un immobile che, una volta scaduto il contratto di locazione, di fronte all'inottemperanza del conduttore dell'obbligo di rilascio, anziché ricorrere al giudice con l'azione di sfratto, si fa ragione da sé, sostituendo la serratura della porta di accesso e apponendovi un lucchetto».
FONTE CASA24PLUS

Il garage diventa palestra. Una nuova opportunità di guadagno per i condòmini.

Per trasformare un garage condominiale in palestra occorre valutare la compatibilità urbanistica, segnalare la nuova destinazione e controllare il regolamento contrattuale

Il garage diventa palestra. Una nuova opportunità di guadagno per i condòmini.

26/04/2014
Con una recente sentenza del T.A.R. Campania si apre la possibilità di mutare la destinazione d'uso di alcuni locali privati, al fine di adibirli a palestre o sale aperte al pubblico. Un metodo per monetizzare le parti comuni dell'immobile che non possono essere destinate a scopi abitativi.
Il caso. Un'associazione sportiva dilettantistica e di promozione ha impugnato le note con cui il Comune, dopo aver verificato che la medesima aveva, in assenza di s.c.i.a., variato da deposito/garage in palestra la destinazione d'uso dei locali detenuti alpiano interrato di un edificio, ha diffidato l‘associazione a non utilizzare i locali in parola “per attività sportiva, bensì come locali di deposito/garage”. La ricorrente, infatti, ha sostenuto, per quanto qui interessa, che: : “a dispetto delle valutazioni compiute dal Comune …, la divisata adibizione a palestra, ai sensi dell'art. 32, comma 4, della l. n. 383/2000, avrebbe dovuto reputarsi compatibile con qualsivoglia destinazione d'uso, riferendosi a locali detenuti da un'associazione di promozione sociale; - nessuna sanzione sarebbe stata applicabile al controverso cambio di destinazione d'uso senza opere, trattandosi di attività edilizia libera, non assoggettata al regime abilitativo proprio del permesso di costruire ovvero della s.c.i.a.”
Su tale vicenda si è pronunciato, accogliendo il ricorso, il T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 31 marzo 2014, n. 1881.
Mutamento di destinazione d'uso senza opere. Per l'orientamento giurisprudenziale maggioritario, qualora si verifichi un mutamento di destinazione d'uso soltanto “funzionale”, senza opere edilizie visibili, non occorre l'autorizzazione a costruire, salvo il caso in cui vi sia violazione degli assetti urbanistici di zona. “E ciò vale per ogni tipo di standard, concernente insediamenti residenziali, produttivi, alberghieri, direzionali e commerciali (pure all'ingrosso), per cui anche gli spazi accessori seguono la medesima regolamentazione e sono commisurati alla superficie lorda di pavimento, con correlativa irrilevanza di ogni modificata destinazione d'uso, tanto più che, nell'originario titolo concessorio, i discussi ambienti interrati risultavano definiti come locali a disposizione dei negozi, data la loro stretta connessione (pure catastale) con l'attività commerciale propriamente detta: il che esclude ogni possibile applicabilità delle ipotizzate sanzioni(Cons. Stato, sez. V, sent. 28 maggio 2010, n. 3420)
In tali casi, inoltre, “è applicabile la regola generale dell'articolo 22, comma 1, (n.d.a. T.U. Edilizia)secondo cui ‘Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6, (n.d.a. T.U. Edilizia) che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità, tali denunce di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al permesso di costruzione dell'intervento principale e possono essere presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori'" (Cons. Stato, sez. V, sent. 20 agosto 2008, n. 4006)
La decisione in commento. La pronuncia in esame ha osservato come “il mutamento di destinazione d'uso senza opere deve intendersi, in via di principio, subordinato a s.c.i.a. (cfr. Cass. civ., sez. II, 22 novembre 2004, n. 22041), potendo, comunque, implicare, sia pure in assenza di attività costruttive, una non irrilevante trasformazione dell'assetto urbanistico-edilizio acquisito dal territorio”. (Cambio di destinazione d'uso delle parti comuni: alcune semplici indicazioni per comprendere quali norme applicare)
Infatti, “l'art. 32, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001, qualifica come ‘variazione essenziale' – sanzionata ai sensi del precedente art. 31 con la demolizione e la riduzione in pristino – il mutamento di destinazione d'uso (comunque realizzato, anche senza opere edilizie), che implichi una variazione degli standard previsti dal d.m. n. 1444/1968.
Appare, quindi, evidente, in primis, che il mutamento di destinazione d'uso, anche senza attività costruttive, non può integrare, di per sé, un'operazione urbanistico-edilizia per così dire ‘neutra', affrancata dall'assoggettamento a qualsivoglia titolo abilitativo.
Ed appare evidente, altresì, che la sua realizzazione abusiva non possa legittimarsi esclusivamente attraverso il pagamento di una sanzione pecuniaria, dovendo l'amministrazione verificare se essa non abbia inciso anche sul carico urbanistico di zona”
Inoltre, ha dichiarato che se il mutamento di destinazione avviene fra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, dovendosi, in tal caso, vagliare l'eventuale aggravio del carico urbanistico (Cons. Stato, sez. IV, 13 luglio 2010, n. 4546) e la connessa trasformazione edilizia, produttiva di vantaggi economici derivanti dall'innovata utilizzazione, anche senza opere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 14 ottobre 2011, n. 5539; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 11 febbraio 2011, n. 468).
All'amministrazione, infatti, va sempre riconosciuto il potere di verificare la compatibilità del mutamento di destinazione, con le disposizioni urbanistiche locali, oltre che con le condizioni di sicurezza, igiene e salubrità ex art. 23, comma 1, del d.p.r. n. 380/2001: “potere – questo – che, per essere in concreto esercitabile, richiede necessariamente (almeno) una preventiva segnalazione (appunto, s.c.i.a.) da parte dell'interessato, finalizzata a informare i competenti uffici dell'iniziativa assunta”.
La rilevanza delle associazioni sportive. Il legislatore ha cercato di agevolare l'attività delle associazioni sportive dilettantistiche o di promozione attraverso, ad esempio, la previsione che “la sede delle associazioni di promozione sociale ed i locali nei quali si svolgono le relative attività sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968 … indipendentemente dalla destinazione urbanistica”(art. 32, comma 4, della l. n. 383/2000).
Associazioni, che quindi, hanno facilitazioni non soltanto sul piano fiscale, ma anche su quello amministrativo, con specifico riguardo agli aspetti urbanistici, proprio allo scopo di agevolare l'individuazione delle sedi e dei locali dove svolgere le attività istituzionali.
Pertanto, “In virtù della emanata disciplina agevolativa, le sedi e i locali in parola sono, quindi, ubicabili: a) in tutte le parti del territorio urbano, stante la loro compatibilità con ogni destinazione d'uso urbanistico rilevante ai sensi del d.m. n. 1444/1968; b) a prescindere dalla destinazione d'uso impressa specificamente e funzionalmente rispetto al singolo fabbricato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2013, n. 181; TAR Puglia, Lecce, sez. I, 5 giugno 2008, n. 1653; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 luglio 2013, n. 1911; TAR Toscana, Firenze, sez. III, 18 ottobre 2013, n. 1404)”.
Alla luce di tali principi il T.A.R. adito ha riconosciuto la illegittimità degli atti del Comune resistente i quali avevano respinto l'istanza dell'associazione sportiva di mutare la destinazione d'uso dei locali del piano interrato da garage a palestra, qualora tale decisione venga motivata sulla circostanza che “non sia compatibile con la destinazione dei piani interrati unicamente a cantine, depositi, magazzini, autorimesse e impianti termici a servizio dell'edificio, vuol dire disconoscere la portata derogatoria del citato art. 32, comma 4, della l. n. 383/2000, con conseguente palese illegittimità della correlativa determinazione amministrativa”.
Nuove prospettive. Si ritiene che la pronuncia esaminata sia destinata ad agevolare economicamente il mondo sportivo dilettantistico (soprattutto nel momento di crisi attuale) e, permettendo il nascere di un maggior numero di “palestre”, consentire l'avvicinamento all'attività sportiva di un maggior numero di persone, così come auspicato dalle leggi di settore. (Lecita l'attività di affittacamere se il regolamento vieta solamente di mutare la destinazione d'uso abitativa.)
La pronuncia pare abbia aperto la strada ad una serie di operazioni commerciali, a vantaggio dellacollettività condominiale, che spesso possiede dei locali inutilizzati che potrebbe mettere “a reddito”, purché ricorrano determinate condizioni:
  1. valutare la compatibilità urbanistica in caso di mutamento di destinazione d'uso (nel caso di specie si tratta di deposito/garage diventato palestra);
  2. segnalare la nuova destinazione urbanistica dell'immobile con apposito titolo abilitativo (S.C.I.A);
  3. analizzare preliminarmente la presenza di clausole dei regolamenti condominialipredisposti ad “ospitare” tali tipi di locali all'interno degli edifici .
 sentenza T.A.R. Campania, sez. VIII, sent. 31 marzo 2014, n. 1881.



Fonte : condominioweb.com 

giovedì 24 aprile 2014

Attenzione a dare del ladro all'amministratore davanti ad altre persone. Si rischia una condanna per diffamazione“L'amministratore ruba i miei soldi”, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

Attenzione a dare del ladro all'amministratore davanti ad altre persone. Si rischia una condanna per diffamazione

“L'amministratore ruba i miei soldi”, se lo dici davanti almeno a due persone allora è diffamazione

24/04/2014
Piove, amministratore ladro! Così, parafrasando un vecchio adagio è bene ricordare che in Italia le offese possono costituire reati, in particolare le offese possono portare, alternativamente alla condanna per due reati: ingiuria (art. 594 c.p.) e diffamazione (art. 595 c.p.).
Non è questa la sede per discutere sulla reale utilità (e perché non sulla giustezza) dei delitti d'opinione. In questo caso, prendendo spunto da una sentenza resa dalla Corte di Cassazione, la n. 9843 del 28 febbraio 2014, è utile ricordare che le modalità di comunicazione dell'insulto incidono, e non poco, non sul tipo di reato configurabile ma anche sull'effettiva possibilità che l'offesa costituisca reato. (vedi anche: Dare della zingara alla tua vicina ti costa 5.700 euro.)
Vediamo perché con l'ausilio di alcuni esempi.
“Amministratore, lei ruba i miei soldi!”: questa frase affermata alla presenza dell'amministratore di condominio (o inserita in una missiva a lui esclusivamente diretta) configura il reato d'ingiuria (art. 594 c.p.) eventualmente aggravato dalla presenza di altre persone.
“L'amministratore ruba i miei soldi”: a tale affermazione detta davanti ad una sola persona, diversa dall'amministratore, non corrisponde alcun reato.
“L'amministratore ruba i miei soldi”: la stessa dichiarazione fatta in uno scritto diretto a due o più persone o comunque pronunciata davanti a due o più persone integra gli estremi del delitto di diffamazione.
In buona sostanza la differenza tra ingiuria e diffamazione sta nella presenza della persona offesa al momento della sua affermazione. Tuttavia se la persona offesa è assente ma l'offensore pronuncia la frase davanti ad una sola persona, allora non s'ha reato. Come dire: alcune contumelie possono essere pronunciate senza alcun rischio di sanzione penale!
A ricordarlo, si diceva poco dietro, è stata la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 9843.
Nel caso di specie una persona aveva detto a due coniugi che il suo amministratore le rubava soldi. Piccolo particolare (ininfluente ai fini della configurazione del reato ma che ha dato particolare colore al fatto): i coniugi erano i suoceri dell'amministratore.
Ne è seguito un processo che ha visto la condanna dell'imputato: quell'offesa costituiva diffamazione.
Il giudizio s'è chiuso davanti alla Corte di Cassazione. Nella sostanza per l'imputato non si configurava alcun reato perché la frase era stata pronunciata solamente davanti a due persone.
Gli ermellini non si sono dimostrati dello stesso avviso e (verrebbe da dire in modo quasi scolastico) hanno ricordato che le cose non stavano così: “per aversi diffamazione, infatti, è necessario che l'autore "comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona, ma con tali modalità che detta notizia sicuramente venga a conoscenza di altri ed egli si rappresenti e voglia tale evento" (Cass., Sez. 5^, n. 36602 del 15/07/2010, Selmi, Rv 248431)” (Cass. 28 febbraio 2014 n. 9843).
Per la cronaca: l'imputato è stato comunque assolto per intervenuta prescrizione ma l'amministratore ha messo le basi per una richiesta di risarcimento del danno in sede civile. (All'amministratore di condominio è consentito offendere?)


sentenza Cass. 28 febbraio 2014 n. 984



Fonte : condominioweb.com 

Il ministro della Giustizia Orlando sulle cause condominiali: in arrivo nuove regole.

Il ministro della Giustizia Orlando sulle cause condominiali: in arrivo nuove regole.

24/04/2014
Il 23 aprile 2014 il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha illustrato alla commissione giustizia del Senato le linee programmatiche del suo dicastero.
Detta diversamente: il ministro ha relazionato ai senatori come intende affrontare le questioni riguardanti il funzionamento della giustizia in Italia; il discorso, com'è ovvio che sia, non poteva non riguardare anche il condominio.
Orlando s'è soffermato con attenzione sul tema della giustizia civile e lo ha fatto ricordando innanzitutto l'enorme mole di procedimenti esistenti: ad oggi in primo grado sono ben cinque milioni i processi pendenti ai quali vanno aggiunti 400.000 procedimenti in appello.
Una delle linee direttrici dell'azione riguarda la riduzione dell'arretrato attraverso l'adozione di misure urgenti (è probabile quindi l'imminente emanazione di un decreto legge) e di misure strutturali (il ministro ha affermato che i tecnici del dicastero di via Arenula stanno lavorando ad un disegno di legge delega).
Il ministro ha spiegato che sono sul tavolo delle misure volte a favorire la composizione dei conflitti in via stragiudiziale e per deflazionare il contenzioso. “Stiamo pensando, - ha detto Orlando – in particolare, nell'immediato a un progetto che introduca nell'ordinamento disposizioni idonee a consentire, da un lato, la riduzione del contenzioso civile attraverso la possibilità del trasferimento in sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria e, d'altro lato, la promozione, in sede stragiudiziale, di procedure alternative all'ordinaria risoluzione delle controversie nel processo.
In particolare, vogliamo introdurre la procedura di negoziazione assistita da un avvocato, rifacendosi all'esperienza francese. Si tratta di una procedura cogestita dagli avvocati delle parti e volta, con il loro apporto professionale, al raggiungimento di un accordo conciliativo che, da un lato, eviti il giudizio e, dall'altro, consenta la rapida formazione di un titolo esecutivo.
Queste misure dovrebbero in particolar modo riguardare le procedure di separazione e divorzio consensuali senza presenza di figli minori. E' evidente che il particolare riferimento alle questioni familiari non escluda dal novero delle cause “risolvibili per via alternativa” anche il contenzioso condominiale arretrato (che è cosa nota rappresenta una grossa fetta dei processi pendenti). Il ministro è stato chiaro: è bene che le misure che andranno ad essere adottate siano condivise ma alla fine si deciderà comunque. Che poi è anche un modo per dire: i famosi “tavoli di confronto” dovranno essere realmente propositivi e se non lo saranno il ministero (e quindi il governo) andrà avanti per sulla propria tracciata.
L'on. Orlando s'è specificamente soffermato sulla possibilità d'introdurre dei correttivi futuri riguardanti il contenzioso condominiale.
In particolare, si legge nella relazione del ministro che il progetto il progetto di riforma della magistratura onorario “ipotizza un ampliamento, nel settore civile, della competenza per materia e per valore della magistratura giudicante di pace, in specie nelle materie del condominio, comunione, esecuzioni mobiliari, e inoltre un aumento dei casi di giudizio secondo equità”.
Ad oggi è bene ricordarlo, i giudici di pace, in materia condominiale, sono competenti per tutte le cause (es. impugnazioni di delibere, recupero crediti, ecc.) il cui valore non superi € 5.000,00 ed al di là del valore per tutte le controversie aventi ad oggetto la misura ed le modalità d'uso dei servizi di condominio di case (art. 7, terzo comma n. 2, c.p.c.). Restano di competenze del Tribunale i ricorsi cautelari (es. sospensione delibera) quelli di volontaria giurisdizione (es. nomina revoca amministratore), quelli di valore superiore ad € 5.000,00 ed infine quelli di valore indeterminabile diversi da quelli di cui all'art. 7, terzo comma n.2 c.p.c.)
Che cosa più specificamente sia in progetto, al momento attuale, non è dato sapere; forse perché nemmeno chi l'ha proposto lo sa.



Fonte : condominioweb.com 

La proprietà di una parte antistante il condominio. Non è tua, è mia. Ma chi l'accerta?

Come comportarsi nel caso in cui alcuni condomini litigano per l'accertamente della proprietà di una parte antistante l'edificio?

La proprietà di una parte antistante il condominio. Non è tua, è mia. Ma chi l'accerta?       


24/04/2014







Che cosa può fare il proprietario di un immobilese intende (perché irrimandabile) agire in giudizio per far valere e definitivamente riconoscere il diritto di proprietà su di un bene?
La domanda non è di poco conto in quanto il codice civile prevede l'azione negatoria (art. 949 c.c.) tesa a far negare l'esistenza di un altri diritto su determinati beni e l'azione di reintegrazione (art. 1168 c.c.) finalizzata, invece, a rientrare nel possesso di un bene in mani altrui. (Azioni di rivendicazione della proprietà degli immobili)
Azioni simili a quelle appena elencate sono l'azione di regolamento dei confini (art. 950 c.c., tesa ad eliminare ogni incertezza in merito ai limiti della proprietà) e l'azione di apposizione dei termini (art. 951 c.c.), attraverso la quale si pongono dei punti fermi all'estensione materiale dell'oggetto del diritto.
Per quanto riguarda la servitù, poi, il titolare, a dirlo esplicitamente è l'art. 1079 c.c., può agire in giudizio per farne valere l'esistenza e comunque domandare la cessazione delle eventuali turbative, di fatto e di diritto, in atto.
In effetti, a bene vedere, non esiste una norma che affermi direttamente che, al di là delle problematiche fin'ora elencate nel caso d'incertezze, riconosca al proprietario di rivolgersi al giudice solo per ottenere l'attestazione della sua proprietà.
Chiaramente anche se tale disposizione non sia chiaramente esplicitata nel codice civile non vuol dire che la stessa non esista. A ricordarlo è stata la Corte di Cassazione con una sentenza, la n. 8608, depositata in cancelleria l'11 aprile 2014.
Nel caso risolto dalla pronuncia appena citata alcuni condomini litigavano in relazione allaproprietà di una parte antistante gli edifici che per taluni di essi doveva fungere da zona a verde, mentre tal'altri l'avevano parzialmente attratta nella loro esclusiva disponibilità. L'atto introduttivo dell'articolo iter giudiziario che ha portato alla sentenza in esame, non qualificava esattamente la domanda rivolta la giudice.
Che cosa hanno detto esattamente gli ermelliniSi legge in sentenza che “poiché l'azione di accertamento della proprietà si modella sullo schema logico della negatoria ex art. 949 c.c., anche quando sia diretta all'accertamento negativo non di una servitù ma del diritto di proprietà di colui il quale non sia nel possesso esclusivo del bene (cfr. Cass. nn. 12123/92 e 473/65), ne deriva che nella fattispecie l'azione esercitata va qualificata come azione di accertamento della (com)proprietà, qualificata da una domanda accessoria di condanna ai sensi del cpv. dell'articolo appena citato, a nulla rilevando il fatto che le conclusioni formulate nell'atto di citazione siano state espresse mediante la sola richiesta di condanna” (Cass. 11 aprile 2014, n. 8608). (Giardino antistante o retrostante l'edificio: bene comune o pertinenza delle singole unità immobiliari?)
Vale la pena ricordare che le azioni conservative delle parti comuni dell'edificio possono essere azionate dall'amministratore, mentre le azioni che tendono ad ottenere il riconoscimentoex novo di un diritto reale di godimento devono essere portate avanti dai condomini singolarmente considerati o comunque dai condomini in gruppo, poiché non sono oggetto della gestione condominiale.
Scarica la sentenza Cass. 11 aprile 2014, n. 8608


Fonte : condominioweb 

Come cambiare mutuo? Ecco le migliori surroghe del momento

Come cambiare mutuo? Ecco le migliori surroghe del momento

 - 

Surrogare il mutuo significa cambiarlo per passare ad un’offerta più conveniente. Ecco le migliori proposte


Come cambiare mutuo? Ecco le migliori surrogheCome cambiare mutuo? Ecco le migliori surroghe
Acquistare una casa è diventato sempre più difficile: tra la crisi del mercato immobiliare e la stretta creditizia delle banche, molti italiani hanno rinunciato all'acquisto di un immobile incrementando il calo delle compravendite. Sicuramente capire come calcolare la rata del mutuoavrebbe aiutato molti italiani a scegliere l'offerta più sostenibile per le loro possibilità.
Nonostante gli strumenti a tutela dei consumatori siano molti, la maggior parte ha comunque rinunciato all'immobile. Qualcun altro, invece, è riuscito ad ottenerlo ma non è contento dell'offerta sottoscritta: in questo caso, invece, capirecos'è la surroga del mutuo potrebbe risolvere le cose.
La surroga del mutuo, infatti, è il vero e proprio cambio del mutuo da una banca ad un'altra che ci permetta di pagarlo a condizioni migliori. Nella surroga, sarà possibile cambiare il valore dei tassi di interesse e alcune condizioni particolari ma non il valore del mutuo.
Surrogare il mutuo è un'operazione gratuita per i mutuatari ma ha un costo per l'istituto di credito che lasciate: questo significa che non è conveniente surrogare il mutuo più volte perché è probabile che le banche non accettino la vostra richiesta per via del costo dell'operazione.
Prima di surrogare il mutuo, infatti, sarà bene controllare tutte le offerte più convenienti, confrontarle e scegliere quella migliore, tenendo sempre conto del momento in cui si trova il mercato: se abbiamo un mutuo a tasso variabile dovremo stare attenti alle variazioni dell'Euribor e dello spread.
Ad ogni modo, con l'aiuto del portale di confronto SuperMoney abbiamo rintracciato i migliori mutui del momento per un utente che abbia bisogno di surrogare il proprio: di base, il mutuo da surrogare ha una durata di 30 anni, un valore di 150 mila euro ed è a tasso fisso.
Nella simulazione, poi, abbiamo tenuto conto della differenza tra le città del sud, del centro e del nord Italia per capire come cambia l'offerta dei mutui all'interno della nostra nazione.
A Milano, le banche più convenienti per questo caso sono BNL e Hello Bank!: BNL offre il mutuo TRASFORMAMUTUOBNL a tasso fisso, con rate 832,96 euro e un Taeg del 5,46%. Non sono previste, ovviamente, le spese di istruttoria e di perizia della casa. Hello Bank! Invece, offre il mutuo Hello! Home Fisso a rate da 832,96 euro come il precedente e anche il Taeg applicato al mutuo è del 5,46%.
A Roma e a Palermo, le banche più convenienti rimangono BNL e Hello Bank! e dal confronto è emerso che le soluzioni offerte siano identiche in entrambi i casi e uguali a quelle per Milano, dimostrando un'omogeneità dell'offerta sul territorio.
FONTE : SUPERMONEY

Tassazione atti di compravendita: cosa cambia nel leasing immobiliare?

Tassazione atti di compravendita: cosa cambia nel leasing immobiliare?

mercoledì 23 aprile 2014

Assilea pubblica un prospetto aggiornato con alcuni casi pratici
Alla luce delle novità recate al regime di tassazione degli atti di compravendita immobiliare, Assilea (Associazione italiana leasing) e il Consiglio nazionale del notariato hanno aggiornato il prospetto di tassazione degli atti immobiliari nel leasing, accompagnandolo con alcuni casi pratici.
A partire dal 1° gennaio 2014 è, infatti, stato disposto l’aumento dell’ammontare delle imposte fisse di registro, ipotecaria e catastale da 168 a 200 euro. Dalla medesima data è entrata in vigore anche la riforma della tassazione immobiliare disposta già due anni or sono dal decreto sul Federalismo municipale. Tale norma ha stabilito che, in luogo delle molteplici aliquote dell’imposta di registro in precedenza applicabili, per i trasferimenti immobiliari si applicheranno tre aliquote: 2% se il trasferimento ha per oggetto case di abitazione in presenza delle condizioni per l’agevolazione prima casa; 9% in tutti gli altri casi, a esclusione dei trasferimenti di terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, per i quali si applica, invece, l’aliquota del 12%.
http://www.quotidianocasa.it/wp-content/uploads/2014/04/Tassazione-leasing-immobiliare.pdf

Per la veranda provvisoria non servono permessi edilizi

Per la veranda provvisoria non servono permessi edilizi

CdS: se è poggiata e non ancorata, è un arredo esterno anche in presenza di binari di scorrimento

24/04/2014 - La veranda poggiata e non ancorata al pavimento non richiede nessun titolo abilitativo. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 1777/2014.
Per la veranda provvisoria non servono permessi edilizi



Secondo il CdS, anche se la veranda è composta da pannelli che richiedono dei binari di scorrimento, la struttura deve essere considerata un arredo esterno facilmente amovibile.

Il Consiglio di Stato ha esaminato il caso di una struttura costituita da due pali dello spessore di 8,50 per 11,50 centimetri, poggiati sul pavimento del terrazzo a livello, e da quattro traverse con binario di scorrimento a telo in PVC della superficie di 15 metri quadri, dell’altezza variabile da 2,80 a 2,10 metri, ancorata al sovrastante balcone e munita di una copertura rigida di 4 metri quadri a riparo del telo retraibile.

Dato che il Comune aveva inizialmente imposto la sospensione dei lavori e la demolizione di quanto realizzato, il proprietario dell’abitazione, che stava realizzando la veranda, aveva fatto ricorso al Tar.

Il Tribunale Amministrativo aveva però respinto il ricorso, confermando la decisione del Comune.

Parere opposto è stato invece espresso dal Consiglio di Stato, che nella struttura realizzata non ha visto né un aumento di volume e della superficie coperta né la creazione o la modificazione di un organismo edilizio, né l'alterazione del prospetto o della sagoma dell'edificio.

Come si legge nella sentenza del CdS, data la facilità con cui può essere rimossa e l’assenza di tamponature verticali, la veranda realizzata non può modificare la destinazione d'uso degli spazi esterni.

Al contrario, ha concluso il CdS, la struttura deve essere considerata un arredo esterno con la funzione di riparo e protezione. Una sorta di intervento di manutenzione volto a migliorare la fruizione temporanea dello spazio esterno, per cui non è necessario nessun titolo abilitativo.
FONTE : EDILPORTALE.COM
 

Modello 730 2014, detrazione fiscale al 50% per le spese di ristrutturazione

Modello 730 2014, detrazione fiscale al 50% per le spese di ristrutturazione

 - 

Modello 730 2014, detrazione fiscale spese di ristrutturazione al 50%: adempimenti, documentazione e interventi ammessi.

Nella dichiarazione dei redditi modello 730 2014 relativa all'anno 2013 i contribuenti che hanno sostenuto spese di ristrutturazione su di un immobile, possono continuare a godere della detrazione fiscale del 50% da spalmare in un periodo di 10 anni.
Per detrarre correttamente le spese di ristrutturazione e non incorrere nella revoca delleagevolazioni fiscali, è necessario prestare particolare attenzione alla natura degli interventi edilizi che si realizzano e alle modalità di pagamento dei fornitori.
Andiamo ad analizzare nel dettaglio gli adempimenti da mettere in atto per la corretta detrazione dei lavori di ristrutturazioni agevolabili con la detrazione fiscale del 50%nel modello 730/2014
Innanzi tutto gli interventi agevolabili devono essere effettuati su degliimmobili a uso abitativo;

Tipologie d'interventi ammessi alla detrazione del 50%

- spese di manutenzione ordinaria;
- spese di manutenzione straordinaria;
- spese di restauro e di risanamento conservativo;
- spese di ristrutturazione edilizia.
Le spese di manutenzione ordinarie sono detraibili solo se effettuate nelle parti comuni condominiali.
La spesa su cui applicare la percentuale del 50% non può superare il limite dieuro 96.000,00.

Modalità di pagamento delle spese di ristrutturazione

I pagamenti devono obbligatoriamente essere eseguiti tramite bonifico bancario ai sensi dell'art. 16 bis del DPR 917/1986 dal quale risultino:
a. la causale del versamento;
b. il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;
c. la partita IVA / codice fiscale del soggetto nei confronti del quale il bonifico è disposto

Soggetti che possono usufruire della detrazione del 50% con il 730 2014

Possono fruire della detrazione fiscale del 50% tutti coloro che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile oggetto dell'intervento edilizio, e che ne hanno sostenuto effettivamente le spese.
Hanno quindi diritto alla detrazione, oltre al proprietario, anche il nudo proprietario, il titolare di un diritto reale (uso, usufrutto, abitazione), e i detentori dello stesso quali l'inquilino e il comodatario che abbiano avuto l'autorizzazione a eseguire le opere da parte del proprietario.

Documentazione da conservare per i controlli relativi alla detrazione del 50%

  1. Autorizzazione amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei lavori e la data d'inizio dei lavori o in assenza autocertificazione che attesti la data d'inizio e la detraibilità delle spese sostenute;
  2. Fatture relative ai lavori eseguiti;
  3. Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua il versamento e il codice fiscale o partita IVA del fornitore;
  4. Altra documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad esempio oneri di urbanizzazione, ritenute d'acconto operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, autorizzazioni e denunce d'inizio lavori).
Per i lavori condominiali è invece sufficiente una dichiarazione da parte dell'amministratore nella quale attesti di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge e che certifichi l'entità della somma corrisposta dal condomino e la misura della detrazione.
Ricordiamo infine che per i lavori eseguiti nel 2013 non vi è più l'obbligo di inviare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara necessaria per i lavori eseguiti fino al 31/12/2010.
FONTE : SUPERMONEY

KIZOA Movie Maker q9x618jf