venerdì 28 febbraio 2014

Casa ristrutturata vendesi, ma oltre 70% è ancora in classe G

Casa ristrutturata vendesi, ma oltre 70% è ancora in classe G


di Simone Lupo Bagnacani
Se per il mercato immobiliare il 2013 sembra essere stato l'anno zero con il raggiungimento, presumibilmente, del punto più basso per numero di scambi, nel campo dell'efficienza energetica la situazione non è molto diversa, con oltre il 70% delle abitazioni già ristrutturate compravendute nel 2013 in classe energetica G. Sono i risultati di una ricerca realizzata da Enea e I-Com a integrazione del rapporto Fiaip (agenti immobiliari) sul mercato immobiliare, da cui emerge anche che il 20% delle nuove case realizzate è nella stessa situazione.

Dalle interviste fatte agli agenti immobiliari questo tema emerge con forza: circa il 50% degli acquirenti non ha una percezione adeguata dell'importanza dell'efficienza energetica e, allo stesso tempo, addirittura il 70% di chi vende casa non considera il tema importante. L'analisi stabilisce poi che per il 60% degli operatori di settore l'introduzione per legge dell'obbligo di certificazione non è stata utile. Per quello che riguarda invece le competenze degli agenti la situazione è migliore, dato che solo il 9% non si considera preparato a sufficienza, il 50% nell'ultimo anno l'ha affrontato in corsi professionali e il 60% ha intenzione di approfondire la materia.
«Si tratta evidentemente un'anomalia se si pensa che le leggi impongono la costruzione di edifici più efficienti - sottolinea Antonio Disi dell'Enea - questi fattori indicano sicuramente una scarsa sensibilità verso il tema del risparmio energetico perché l'extracosto di un intervento di efficientamento va dal 10 al 15% del totale ma permette di portare risparmi nei consumi in media del 35 per cento».
Per cambiare questa situazione è necessario intervenire sugli incentivi: «I bonus hanno avuto un effetto positivo soprattutto per l'avanzamento tecnologico di un settore come quello dell'edilizia che di solito è lento a reagire, come ad esempio l'introduzione delle caldaie a condensazioni che in molti casi non sono ancora installate nelle nuove costruzioni ma sono inserite nelle riqualificazioni, segno che in Italia si vende in prevalenza grazie all'immagine – analizza Disi – ma bisogna che il bonus sia stabilizzato nel tempo e reso più semplice». Lo studio infatti evidenzia come lo strumento degli incentivi per il 63% degli intervistati sai percepito come un ostacolo, nonostante il 91% degli agenti sia disponibile a promuoverlo tra i clienti.
La soluzione proposta sarebbe quindi quella di creare nuovi strumenti di finanziamento per chi vuole riqualificare il suo immobile che siano più semplici e coinvolgano anche gli agenti immobiliari, per poter mettere in evidenza anche il legame tra la classe energetica di un edifico e il risparmio sui consumi, oltre all'incremento di valore di un edifico efficiente rispetto a uno che lo è meno. Al di là dello strumento legislativo, però, spiega lo studio, per superare la crisi del settore e raggiungere gli obiettivi di efficienza è necessario ripensare l'intera filiera edilizia, perché attualmente la modesta dimensione dei soggetti, la forte frammentazione e la scarsa integrazione degli attori coinvolti nel mercato immobiliare rappresentano una delle principali barriere all'efficienza energetica negli edifici e un forte ostacolo al processo di cambiamento.
FONTE : CASA24PLUS

L'AGENZIA NON È TENUTA A SVOLGERE INDAGINI

L'AGENZIA NON È TENUTA A SVOLGERE INDAGINI

Cosa succede se un'agenzia immobiliare affitta degli immobili che sono pignorati ma non ne è a conoscenza? Il proprietario non ci aveva comunicato questo "piccolo" particolare e, quindi, abbiamo provveduto alla locazione degli immobili, scoprendo solo dopo che sono tutti pignorati da un anno. Cosa rischia l'agenzia?
A prescindere dai rapporti tra il locatore e l’agenzia immobiliare (mandato, con o senza rappresentanza, mediazione eccetera), si ritiene che il comportamento dell’agenzia immobiliare non dovrebbe generare responsabilità verso quest’ultima. Infatti l’agenzia, in caso di locazione – e salvo espresso incarico - non è tenuta a compiere indagini, in Conservatoria e al Catasto, circa la proprietà del bene immobile e la presenza di eventuali trascrizioni pregiudizievoli (atto di pignoramento, ipoteche eccetera).In tale contesto, una eventuale azione da parte degli inquilini nei confronti dell’agenzia avrebbe poche "chance" di riuscita, salvo provare che l’agenzia era al corrente delle trascrizioni in questione. In tema, non può che valere la giurisprudenza - resa in materia di compravendite immobiliari - secondo cui «l'articolo 1759 del Codice civile, comma 1 - che impone al mediatore l'obbligo di comunicare alle parti le circostanze a lui note circa la valutazione e la sicurezza dell'affare che possano influire sulla sua conclusione - deve essere letto in coordinazione con gli articolo 1175 e 1176 del Codice civile...» e «...in tale prospettiva è stato significativamente stabilito che il mediatore, pur non essendo tenuto, in difetto di un incarico specifico, a svolgere, nell'adempimento della sua prestazione, particolari indagini di natura tecnico-giuridica (come l'accertamento della libertà dell'immobile oggetto del trasferimento, mediante le cosiddette visure catastali e ipotecarie), al fine di individuare fatti rilevanti ai fini della conclusione dell'affare, è pur tuttavia gravato, in positivo, dall'obbligo di comunicare le circostanze a lui note o comunque conoscibili con la comune diligenza che si richiede al mediatore, e, in negativo, dal divieto di fornire non solo informazioni non veritiere, ma anche informazioni su fatti dei quali non abbia consapevolezza e che non abbia controllato, poiché il dovere di correttezza e quello di diligenza gli imporrebbero in tal caso di astenersi dal darle. Ne consegue che, qualora il mediatore infranga tali regole di condotta, è legittimamente configurabile una sua responsabilità per i danni sofferti, per l'effetto, dal cliente (confr. Cassazione civile 24 ottobre 2003, n. 16009)» (per tutte, Cassazione, 16 luglio 2010, n. 16623).Si tenga comunque presente – salva l’eventuale opponibilità del contratto di locazione all’aggiudicatario (articolo 2923 del Codice civile) - che, a norma dell’articolo 560 del Codice di procedura civile, il giudice dell’esecuzione dispone, con provvedimento non impugnabile, la liberazione dell’immobile pignorato. Conseguentemente – salvo esame della fattispecie in concreto - è probabile che l’aggiudicatario agisca contro l’inquilino, per la liberazione dei locali in forza del provvedimento del Tribunale di cui all’articolo 560 del Codice di procedura civile. Quest’ultimo - dopo avere liberato i locali - promuoverà azione di risarcimento danni contro il proprietario (locatore). Si veda, in questo senso, Tribunale di Roma, sezione VI civile, 23 settembre 2009, secondo cui «qualora il contratto di locazione – per essere stato stipulato in epoca successiva al pignoramento dell’immobile – risulti inopponibile all’aggiudicatario del bene, il conduttore, che non sia stato avvertito dell’esistenza del pignoramento, ha diritto, a seguito dell’estromissione da parte dell’aggiudicatario, al risarcimento del danno verso il locatore (fattispecie nella quale, a fronte della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale – astrattamente risarcibile in relazione alla violazione del diritto inviolabile all’abitazione – il giudicante ha ritenuto provato dal conduttore il danno morale, ma non quello esistenziale)».
FONTE : CASA24PLUS

AFFITTI IN CONTANTI AMMESSI SE INFERIORI A MILLE EURO

AFFITTI IN CONTANTI AMMESSI SE INFERIORI A MILLE EURO

Siamo 5 proprietari indivisi di un locale commerciale locato a 5.000 euro mensili. Vorrei sapere se, individualmente, è possibile percepire la propria quota in contanti.
La risposta al quesito prescinde dalla circostanza che l’immobile sia cointestato a diversi soggetti. Il ministero delle Finanze, dipartimento del Tesoro, ha precisato che l’articolo 1, comma 50, della legge di stabilità del 2014 (147/2013) non ha inteso vietare l’uso del denaro contante per effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo. Al contrario, la disposizione ha inteso prevedere la tracciabilità, nel senso che il proprietario che riceve il denaro in pagamento deve attestare con idonea documentazione la somma. In buona sostanza, la disposizione assolve alla finalità di ricondurre il contante utilizzato nella relativa transazione. Secondo il citato orientamento ministeriale, l’obbligo di utilizzare un mezzo di pagamento diverso dal denaro contante (assegno, bonifico, eccetera) sussiste solo qualora gli importi oggetto di trasferimento (indipendentemente dal titolo) siano pari o superiori a 1.000 euro (nota protocollo Dt 10492 del 5 febbraio 2014). Lo stesso Ministero ha precisato che qualora venga osservato l’anzidetto limite, i pagamenti in contanti dei canoni di affitto non possono essere sanzionati con l’applicazione di una sanzione dal’1 al 40 per cento (sanzione previsto solo dalla normativa antiriciclaggio).
FONTE : CASA24PLUS

giovedì 27 febbraio 2014

Aumento dei mutui per la casa, ecco chi è il mutuatario tipo

Aumento dei mutui per la casa, ecco chi è il mutuatario tipo

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Mutui per la casa in aumento, in crescita dall’estate 2013 ai primi mesi del 2014

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mutui per la casa in aumento mutui per la casa in aumento
Il mercato dei mutui sta vivendo una lieve ripresa che, seppur lenta, ma vede unaumento della richiesta di mutui per la casa e parallelamente un aumento delle erogazioni da parte delle banche: sicuramente, imparare come calcolare la rata del mutuo, serve anche a poter capire se effettivamente possiamo prenderci un impegno economico come quello che prevede il mutuo bancario.
In tal senso, infatti, scegliere tra i mutui per la casa più vantaggiosi significa pagare delle rate che siano sostenibili ed in linea con le nostre entrate mensili (quindi con il nostro stipendio), e che ci evitino il rischio di cadere in insolvenza bancaria e quindi di vederci ipotecare la casa.
Sembra comunque, che dall'estate del 2013 fino ai primi mesi del 2014, ci sia una crescita della richiesta dei mutui per la casa e allo stesso tempo ci sia un aumento dei prestiti concessi dalla banche: questo dato è positivo perché è sintomo di una maggiore sicurezza economica delle persone e una maggiore flessibilità delle banche nell'erogazione.
Ma qual è il profilo del mutuatario? Una recente ricerca del Gruppo Tecnocasa ha permesso di stabilire i tratti principali del mutuatario al quale le banche erogano più facilmente il finanziamento.
Analizzando parametri che vanno dalla tipologia del mutuo alla posizione geografica al reddito, è emerso che la maggior parte dei mutui erogati sono destinati a cittadini italiani: 9 su 10 sono italiani, e a seguire gli europei e gli extra europei. Analizzando l'area geografica, poi, si è visto come la maggior parte sia residente al nord (88%) e di questi il 15% sia straniero. Al sud, invece, il 98% dei mutuatari è italiano.
Quanti anni ha il mutuatario? La media è di 38,7 anni ma varia se scendiamo al sud (40 anni e più) o se saliamo al nord (poco più di 38 anni). La fascia d'età che richiede (e ottiene) il mutuo per la casa è quella giovanile che va dai 18 ai 34 anni, a seguire quella del 35-44 fino all'età del pensionamento.
La professione, poi, è forse l'aspetto più importante perché la condizione necessaria per ottenere un mutuo è sicuramente quella di avere un lavoro sicuro: l'86% del campione analizzato ha un lavoro a tempo indeterminato, il 7,8% ha un lavoro determinato e solo l'1,8% di chi riceve un mutuo non ha un lavoro (magari è pensionato).
FONTE : SUPERMONEY

Mutui casa, l’Imu pesa sulla crisi del mercato immobiliare

Mutui casa, l’Imu pesa sulla crisi del mercato immobiliare

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Crisi della compravendita di immobili e dei mutui casa, la causa soprattutto il costo dell’Imu.

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Richieste di mutui casa in calo a causa dell'ImuRichieste di mutui casa in calo a causa dell'Imu
Trovare la casa dei propri sogni non è semplice, ma oggi grazie a internet e alle agenzie specializzate si possono vedere molti immobili interessanti tra cui scegliere. Una volta che abbiamo deciso quale fa per noi ecco che sapere come calcolare la rata del mutuo può essere importante per avere dei costi in linea con le nostre disponibilità economiche.
Ci sono tante possibilità per i consumatori, dalle offerte di Barclays a quelle di Cariparma, l'importante è conoscere bene tutte le caratteristiche di questi prodotti in modo da fare una scelta consapevole. Oggi però sembra, come sottolineato dall'ultimo rapporto diConfedilizia, che pochi italiani si possano permettere una casa di proprietà e quindi un mutuo.
La motivazione principale è l'Imu e il suo costo che davvero per molte famiglie è quasi insostenibile. Il passaggio Ici-Imu è stato fatale per tanti, e questo si vede anche dal numero di case vendute nell'ultimo periodo che è crollato sensibilmente. Inoltre con la Tasi, la nuova tassa sulla casa, ci sarà un ulteriore calo di Pil del 25%. E non è tutto, infatti, negli ultimi due anni continuano ad aumentare le tasse sulla casa (è stato calcolato dal 9% al 23,7% tra 2011 a 2012, ndr) che gravano sulla patrimoniale per 355 miliardi in più.
Tornando poi al mercato immobiliare, secondo Confedilizia questo aumento delle tasse ha inciso molto sul settore, infatti negli ultimi due anni c'è stato un calo del 25,4-26%. Questa diminuzione riguarda l'Italia intera, ma si concentra soprattutto nelle zone di nord est, nord ovest e nel centro italia in cui si concentra oltre il 70% del mercato.
Scendendo nell'Italia meridionale e continentale che rappresentano invece il 20% delle vendite il calo è stato meno incisivo ma comunque importante, infatti si tratta del -22% delle compravendite. Nelle isole si è raggiunto il 28% di calo, che rappresenta il picco più alto: qui la motivazione principale è da far ricadere sulla crisi delle seconde case, che in questo ultimo periodo vive un momento davvero negativo.
Questa la situazione fotografata da Confedilizia per il momento, e non ci sono di certo dei numeri confortanti per i consumatori italiani né tanto meno per i professionisti dell'edilizia. La speranza è che con il cambio di Governo si riesca a fare di più per rilanciare tutto il settore.
FONTE : SUPERMONEY

Sospendere le rate del mutuo per chi è in difficoltà: presentazione domanda entro il 31 marzo 2014

Sospendere le rate del mutuo per chi è in difficoltà: presentazione domanda entro il 31 marzo 2014

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Difficoltà economiche o perdita del lavoro? Ecco come presentare richiesta di sospensione delle rate del mutuo.

Sospensione rate mutuo entro il 31 marzo 2014
Cosa succede se, a distanza di alcuni anni dalla sottoscrizione del mutuo, per gravi motivi come perdita improvvisa del lavoro, sospensione o riduzione dell'orario di lavoro o anche gravi condizioni di salute, non si riesce più a pagare le rate del mutuo?
In questi casi  viene incontro l’Associazione bancaria italiana (Abi) , insieme ad altre associazioni dei consumatori per rinnovare il cosiddetto “Piano Famiglie”, grazie al quale le famiglie in difficoltà con un mutuo a carico possono richiedere di sospendere il pagamento delle rate.
Per accedere a questa possibilità, gli aventi diritto possono farne richiesta compilando un apposito modulo, reperibile presso l’istituto di credito che ha erogato il mutuo, e consegnarlo, firmato, entro il 31 marzo 2014.
Condizioni e requisiti per accedere alla sospensione del pagamento delle rate: il “Piano Famiglie” è stato pensato per chi perde il posto di lavoro, a prescindere dal rapporto, per chi si vede ridurre o sospendere l'orario di lavoro per 30 giorni, per chi non è più autosufficiente o decede entro il 28 febbraio 2014.
Il mutuo deve essere stato sottoscritto per l’acquisto della prima casa e non deve essere superiore a 150 mila euro; inoltre sono esclusi quelli a tasso variabile con rata costante. Per accedervi, è altresì necessario che il reddito lordo imponibile non sia superiore a 40 mila euro annui.
Gli interessi maturati per tutta la durata della sospensione (12 mesi) verranno addebitati al mutuatario al termine del periodo di sospensione: questa è la nota più dolente e più “rischiosa” se al termine de periodo concesso non si versa in condizioni economiche migliori.
A breve verrà attivato anche il “Fondo di solidarietà” destinato sempre a chi ha contratto un mutuo.
FONTE : SUPERMONEY

Sanatoria Equitalia 2014: proroga ed estensione, istruzioni per ottenerla

Sanatoria Equitalia 2014: proroga ed estensione, istruzioni per ottenerla

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La Sanatoria Equitalia ha ottenuto una proroga e l'estensione ad altri tipi di tributi

Proroga sanatoria Equitalia
Il decreto Salva Roma contiene un emendamento al testo del d.l. n.151/2013 con cui è stata stabilita la proroga per laSanatoria Equitalia, la cui scadenza era precedentemente stabilita nel 28 febbraio. Vediamo le novità del decreto e scopriamo cosa bisogna fare per poter usufruire del condono fiscale.

Sanatoria Equitalia 2014: estensione e proroga della sanatoria

Adesso tutti coloro che vorranno usufruire della Sanatoria Equitalia, pagando i propri debiti senza mora e interessi, avranno tempo fino al 31 marzo 2014. Ma le novità non finiscono qui.
Il decreto "salva-Roma" stabilisce oltre la proroga della scadenza, anche l'estensione ai debiti tributari notificati da enti di riscossione diversi da Equitalia e ai debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale. I debiti contributivi INPS o INAIL restano esclusi. Il decreto Legislativo che prevede queste modifiche attende di essere convertito in legge entro il 28 febbraio.

Sanatoria Equitalia 2014: istruzioni per ottenerla

Tutti i contribuenti che intendono usufruire della sanatoria Equitalia, dovranno informarsi circa la propria posizione debitoria presso gli uffici Equitalia. La sanatoria include:
  • debiti Irpef
  • debiti Iva
  • debiti per il bollo auto
  • debiti per multe ricevute in seguito alla violazione del codice stradale rilevate dal Comune o dalla Prefettura
  • rate di pagamenti attualmente in corso
  • altri casi particolari.
Una volta verificata la propria posizione, si può procedere al pagamento, che dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro la data di scadenza prevista, ovvero entro il 31 marzo 2014. Il pagamento va effettuato tramite il modello F35, presso gli uffici postali. Nel compilare il modello F35, bisogna ricordare di inserire nel campoeseguito da, la dicitura Definizioni ruoli-L.S. 2014. Equitalia raccomanda di utilizzare un modello F35 per ogni tributo.
Sarà Equitalia a comunicare la conferma dell'estinzione del debito, entro il 30 giugno 2014.
FONTE : SUPERMONEY

Rottamazione cartelle Equitalia 2014: proroga la scadenza al 31 marzo ed estesa la sanatoria

Rottamazione cartelle Equitalia 2014: proroga la scadenza al 31 marzo ed estesa la sanatoria

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Con emendamento al Decreto Enti Locali è stata prorogata la scadenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali

Rottamazione cartelle Equitalia
La rottamazione delle cartelle Equitalia 2014 è stata prorogata fino al31 marzo. Inizialmente la Legge di stabilità che aveva introdotto la nuova norma, aveva previsto la possibilità di rottamare le cartelle esattoriali fino al 28 febbraio. Ora con un emendamento inserito nel decreto enti locali, è stato prorogato il termine ultimo di rottamazione, c'è ancora tempo più di un mese fino al 31 marzo, per beneficiare del provvedimento.

Rottamazione cartelle Equitalia 2014: proroga scadenza al 31 marzo e estensione della sanatoria

La legge di stabilità n. 147 del 2013 ha introdotto l'istituto della rottamazione, con emendamento al decreto Enti locali, firmato da Vittorio Fravezzi e approvato dal Senato, è stato esteso il termine ultimo fino al 31 marzo. Non è tutto, con il nuovo emendamento è stata prevista la possibilità di rottamare anche i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale.

Rottamazione cartelle Equitalia 2014: esclusioni e modalità di pagamento

La rottamazione delle cartelle esattoriali Equitalia è una sanatoria dei tributi erariali come l'Iva e l'Irpef e di tributi come il bollo auto e le multe derivanti dalla violazione del codice della strada. La sanatoria permette di pagare il proprio debito in un'unica soluzione, senza interessi di mora e di ritardata iscrizione a ruolo, le somme attribuite alla riscossione entro il 31 ottobre 2013.
Sono esclusi dalla rottamazione, i debiti Inps e Inail, le somme dovute a seguito di sentenze di condanna della Corte dei Conti, i tributi locali non riscossi da Equitalia e in linea generale le richieste di pagamento provenienti da enti diversi da quelli ammesi.
È necessario verificare il tipo di atto ricevuto e la data, il pagamento si può fare presso Equitalia e presso gli sportelli degli Uffici postali usando il modello F35, nella parte 'Eseguita da' è necessario indicare la dicitura 'Definizione ruoli - L. S.2014'. Per vericare se il proprio debito è tra quelli ammessi, e per il calcolo esatto delle somme da pagare il consiglio è di recarsi presso gli sportelli Equitalia aperti al pubblico, tenuti a dare tutte le info necessarie.
FONTE : SUPERMONEY

martedì 25 febbraio 2014

Governo Renzi, priorità a edilizia scolastica e dissesto idrogeologico

Governo Renzi, priorità a edilizia scolastica e dissesto idrogeologico

Annunciato in Senato lo sblocco totale dei pagamenti a favore delle imprese, l'apertura del credito per le Pmi e il sostegno alle rinnovabili

25/02/2014 - Edilizia scolastica e messa in sicurezza del territorio. Sono alcuni dei punti caldi su cui il neo Governo Renzi intende avviare il suo programma di riforme.
Governo Renzi, priorità a edilizia scolastica e dissesto idrogeologico
Come annunciato ieri nel suo discorso al Senato, il presidente del Consiglio ha sottolineato che, oltre agli interventi di risanamento, il rilancio dell’economia passa per lo sblocco dei pagamenti alle imprese e l'accesso al credito delle piccole e medie imprese.

Edilizia scolastica
Secondo quanto affermato da Matteo Renzi, il Paese deve ripartire dalle scuole. Per questo motivo non è più ammissibile che li investimenti in edilizia scolastica siano bloccati dal patto di stabilità.

A detta di Renzi, Comuni e Province hanno la competenza in materia di edilizia scolastica, ma allo stesso tempo non possono spendere i soldi necessari, perché bloccati da norme “che si preoccupano della stabilità burocratica ma non si rendono conto della stabilità delle aule in cui vanno a studiare i nostri figli”.

Renzi ha quindi annunciato l’invio di una lettera agli oltre 8 mila sindaci e ai Presidenti delle Province per chiedere loro di fare il punto della situazione sull'edilizia scolastica. In base alle necessità riscontrate sarà poi avviato un piano straordinario per la loro messa in sicurezza.

Rinnovabili e dissesto idrogeologico
Matteo Renzi ha annunciato che entro marzo sarà varato un piano per il lavoro all’interno del quale ci sarà una specie di piano industriale articolato nei singoli settori. Si partirà dalleenergie alternative, intese non semplicemente come il sussidio o intervento su un singolo settore, ma come il bisogno di andare a inventarsi nuovi posti di lavoro, per arrivare alla chimica verde, all'innovazione tecnologica applicata alla ricerca e agli investimenti contro il dissesto idrogeologico in modo da superare la logica dell’emergenza.

Pagamenti e credito alle imprese
Il neo premier si è impegnato di fronte al Senato allo sblocco totale e non parziale delle risorse necessarie per il pagamento dei debiti che la Pubblica Amministrazione ha nei confronti delle imprese attraverso un diverso utilizzo della Cassa depositi e prestiti.

Allo stesso modo, grazie a un rinnovato utilizzo della Cassa depositi e prestiti, Renzi ha affermato che sarà possibile costituire fondi di garanzia per sostenere le piccole e medie imprese che non riescono ad accedere al credito.
FONTE : EDILPORTALE.COM



Imposta di registro al 2% per la prima casa, dalle Entrate i chiarimenti sulla nuova tassazione.

Imposta di registro al 2% per la prima casa, dalle Entrate i chiarimenti sulla nuova tassazione.
L'Agenzia delle Entrate ha emanato la circolare n. 2/E di oggi 21 febbraio 2014 che fornisce le istruzioni e i chiarimenti sulla nuova tassazione degli atti immobiliari, introdotta dal Dlgs n. 23/2011, come modificato dal Dl n. 104/2013 e dalla Legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013).
Tre aliquote per l'imposta di registro
A partire dal 1° gennaio 2014, per i trasferimenti di immobili fuori campo Iva entrano in scena tre sole aliquote dell’imposta di registro: 2% per la prima casa, 9% per tutti gli altri beni immobili, 12%, a determinate condizioni, per i terreni agricoli e relative pertinenze. L’imposta di registro dovuta non può essere in ogni caso inferiore a 1.000 euro. Inoltre, passa da 168 a 200 euro l’importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecarie e catastali previste in misura fissa per gli atti soggetti a Iva.
Imposta di registro leggera per la prima casa
La riforma prevede un'imposta di registro leggera per i trasferimenti di case di abitazione, in cui il cedente è un privato. Ciò a patto che non si tratti di abitazioni di tipo signorile (cat. A/1), abitazioni in ville (A/8), castelli e palazzi di eminente pregio artistico e storico (A/9). Per beneficiare del trattamento di favore, al momento della stipula dell’atto di trasferimento è sufficiente indicare la classificazione dell’immobile nelle categorie catastali da A/2 a A/7. Ciò a patto che siano comunque soddisfatte le altre condizioni richieste dal Testo unico delle disposizioni sull’imposta di registro (nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Tur). Le agevolazioni prima casa competono inoltre sia in caso di trasferimento di immobile in costruzione sia per l’acquisto contemporaneo di immobili contigui, destinati a costituire un’unica abitazione, o di un immobile contiguo ad altra abitazione acquistata con i benefici prima casa. La circolare n. 2/E si sofferma poi, anche con esempi di calcolo, sull’agevolazione prima casa in caso di successione e donazione e sul credito d’imposta riconosciuto per il riacquisto entro l’anno.
Conferimento di immobili ai soci e atti giudiziari
La nuova circolare pubblicata oggi illustra anche gli effetti della riforma sugli atti societari con riguardo al conferimento di beni immobili e assegnazione ai soci: in relazione a questi atti, trovano applicazione le aliquote dell’imposta di registro del 9 o del 12%, per un importo minimo pari a 1.000 euro, e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Chiariti anche gli aspetti relativi agli atti giudiziari che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili e la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari di godimento.
Novità in vigore dal 1° gennaio 2014
Le nuove misure si applicano dal 1° gennaio di quest’anno per gli atti pubblici formati o autenticati e per gli atti giudiziari pubblicati o emanati a partire dalla stessa data. Per quanto riguarda invece le scritture private non autenticate occorre considerare la data di richiesta della registrazione.

FONTE : MUTUI&FUTURO

Debiti condominiali: legittima la transazione deliberata dall'assemblea

Debiti condominiali: legittima la transazione deliberata dall'assemblea

25/02/2014
di Alessandro Gallucci


L'assemblea del condominio Alfa delibera l'esecuzione di opere di manutenzione straordinaria e quindi demanda la stipula del contratto con l'impresa prescelta.

Nel corso dell'esecuzione delle opere sorgono contestazioni in merito alla loro corretta realizzazione e quindi il condominio non corrisponde all'impresa l'intera somma pattuita.

Il risultato è un debito verso la ditta che, non ricocendo legittime le contestazioni avanzategli, a quel punto agisce per recuperare le somme che, suo dire, le spettano.

L'assemblea per evitare la prosecuzione di un lungo ed incerto contenzioso decide di avanzare all'appaltatore una proposta transattiva per chiudere la lite insorta.

L'impresa accetta e le parti stipulano un contratto di transazione e la causa finisce lì.

Transazione, ovvero, “meglio un triste accordo che una causa vinta” oppure ancora “pochi maledetti e subito”. Quando si parla di transazione si fa sempre riferimento a quel qualcosa che consente di evitare o di chiudere una causa ma che, in fondo, non dà la stessa soddisfazione di una vittoria piena.

In effetti, il gergo comune con il quale viene descritta la transazione trova questo riscontro nel codice civile che la definisce come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro” (art. 1965 c.c.).

Come dire: per chiudere l'accordo ognuno deve rinunciare a qualche cosa.

Nell'ambito del condominio negli edifici la transazione avente ad oggetto debiti condominiali può essere deliberata dall'assemblea con le maggioranze previste dall'art. 1136 c.c. (ossia con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea ed almeno 500 millesimi) e tutti i condomini, in virtù di quanto stabilito dall'art. 1137 c.c., sono tenuti ad osservare quella decisione.

È questa la particolarità del caso risolto dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 821 del 16 gennaio 2014.

Il caso risolto dagli ermellini, in grandi linee, è quello sopra descritto: litigio attorno a dei debiti condominiali sorti in ragione dell'esecuzione di opere di manutenzione dello stabile.

In questo caso, però, l'oggetto del contendere era la deliberazione della transazione da parte dell'assemblea condominiale.

Secondo uno dei condomini, non solo l'assise non aveva competenza a decidere su un argomento del genere, ma, quand'anche i giudici l'avessero considerata legittimata a farlo, egli avrebbe dovuto sborsare un centesimo in quanto s'era dissociato da quella lite si sensi dell'art. 1132 c.c.

No, caro condomino, stai sbagliando di grosso! I giudici non si esprimono in questi termini ma la sostanza del loro ragionamento è stata questa.

Si legge in sentenza che la delibera aveva ad oggetto una transazione riguardante un debito condominiale e “poiché è riconosciuto all'assemblea condominiale il potere di deliberare su tutte le spese di comune interesse e quindi anche di concludere i relativi contratti con i terzi, parimenti si deve riconoscere il correlativo potere di iniziare e transigere eventuali controversie che da tali contratti dovessero sorgere, impegnando anche in questo caso tutti i condomini, anche i dissenzienti, in base alla regola generale espressa dall'art. 1132 c.c. (così in sentenza ma in questo caso il riferimento corretto è all'art. 1137 c.c.) [...]” (Cass. 16 gennaio 2014, n. 821).

Rebus sic stantibus, chiosano da Piazza Cavour, “l'assemblea dei condomini secondo i principi generali espressi dall'art. 1135 c.c. ha il potere di deliberare su tutto ciò che riguardi le spese d'interesse comune e quindi anche eventuali atti di transazione che a dette spese afferiscono” (Cass. 16 gennaio 2014, n. 821).

È il dissenso verso le liti espresso da condomino ai sensi dall'art. 1132 c.c.? Secondo la Cassazione, nello specifico caso esso doveva essere considerato illegittimo perché non correttamente esercitato, ma, quand'anche lo fosse stato, non avrebbe avuto alcun effetto rispetto alla transazione.

Detta più chiaramente: il condominio, ancorché dissenziente rispetto ad una lite ai sensi dell'art. 1132 c.c., deve rispettare la deliberazione con la quale si decide di addivenire ad una transazione poiché la transazione non è una lite ma un contratto con il quale si decide d'evitarla; e siccome per il condominio il consenso è espresso dall'assemblea e le decisioni assembleari sono obbligatorie per tutti (art. 1137 c.c.) non v'è scampo per nessuno.

Fonte: CondominioWeb.com

Amministratore condominiale che opera in regime di prorogatio. Può essere disposta la revoca giudiziale?

Amministratore condominiale che opera in regime di prorogatio. Può essere disposta la revoca giudiziale?

25/02/2014
Avv. Leonarda Colucci


(Decreto Tribunale di Catania 10 febbraio 2014)

Il fatto. Il proprietario di un immobile ubicato in un condominio chiede con ricorso ex articolo 64 delle disposizioni di attuazione del codice civile che il Tribunale disponga la revoca giudiziale dell'amministratore condominiale, motivando la propria richiesta in ragione di una serie di irregolarità che l'amministratore avrebbe commesso durante lo svolgimento del suo incarico. Fra le irregolarità più rilevanti lamentate dal ricorrente figurano:1) la mancata presentazione del rendiconto condominiale per tre anni, 2) la mancata richiesta di autorizzazione all'assemblea per ottenere l'autorizzazione preventiva per la costituzione in giudizio,3) l'omessa costituzione dell'anagrafe condominiale in virtù di quanto sancito dall'articolo 1130 del codice civile ed il mancato riscontro delle richieste dei condomini che hanno fatto richiesta dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali, 4) il notevole ritardo accumulato per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria relativi al rifacimento delle facciate dello stabile condominiale.

L'amministratore resistente, con la sua costituzione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso presentato dal ricorrente sostenendo in primo luogo che non può essere revocato l'amministratore che opera in regime di “ prorogatio” in quanto “il mancato rinnovo della carica o la revoca hanno lo stesso identico contenuto e le stesse identiche conseguenze” ribadendo anche che il ricorso in questione violerebbe il principio della sovranità dell'assemblea che ha il potere di decidere sulla revoca sottoponendo la stessa al voto, e quindi alla effettiva manifestazione di volontà, di tutti gli altri condomini.

Per quanto concerne il merito, invece, l'amministratore condominiale in risposta alle infrazioni contestategli dal ricorrente ribadiva: a) che il ritardo nell'esecuzione dei lavori per il rifacimento delle facciate condominiali era da attribuire alle denunce presentate dal ricorrente alle varie autorità competenti per presunti irregolarità; b) di non aver richiesto l'autorizzazione a stare in giudizio poiché il condominio era stato evocato solo in giudizi cautelari che non esorbitavano dalle attribuzioni dell'amministratore; c) che i bilanci consuntivi erano stati approvati con ritardo solo perché più volte alle assemblee non si era presentato alcun condomino; d) che l'anagrafe tributaria era stata costituita dopo l'entrata in vigore della riforma del condominio attuata dalla legge n. 220/2012.

Il decreto emesso dal Tribunale di Catania. Il decreto del Tribunale siciliano ha accolto la questione pregiudiziale sollevata dall'amministratore di condominio ritenendo che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile poiché rivolto nei confronti di un amministratore per il quale l'incarico era già scaduto e che lo stesso aveva continuato a svolgere le proprie funzioni esclusivamente in regime di “prorogatio”. La decisione adottata, quindi, dal Tribunale in Camera di Consiglio si allinea ad un orientamento giurisprudenziale che ha ritenuto che la prorogatio imperii sia finalizzata “all'interesse del condominio alla continuità dell'amministratore e pertanto la stessa opera non solo nei casi di scadenza del termine di cui all'articolo 1129 comma secondo c.c. o di dimissioni, ma anche nei casi di revoca o di annullamento per illegittimità della relativa delibera di nomina” (Cass. 27.3.2003 n. 4531).

L'amministratore in proroga e le novità previste dalla riforma del condominio. La riforma della disciplina del condominio attuata dalla legge n. 220 del 2012 è intervenuta anche sulla disciplina della fine dell'incarico dell'amministratore condominiale disponendo la durata annuale dello stesso ed il rinnovo automatico, per la stessa durata, alla prima scadenza.( vedasi sulla riforma del condominio: GIORGETTI M., Il condominio: cosa cambia, Il civilista, 2012; REZZONICO S., TUCCI G., La nuova guida per amministratori e condomini, Le Guide di Consulente Immobiliare,dicembre 2012).

Dunque in base alla nuova disciplina l'incarico si intende rinnovato alla fine del primo anno, salvo che l'assemblea disponga diversamente; alla fine del secondo incarico, invece, lo stesso si intende revocato a meno che l'assemblea non provveda al suo rinnovo deliberando con le stesse maggioranze previste per la nomina. Fra i nuovi obblighi che il nuovo articolo 1129 pone a carico dell'amministratore figura, all'ottavo comma, quello di consegnare tutta la documentazione riguardante il condominio ed i singoli condomini nonché l'onere di porre in essere le attività urgenti in modo da evitare pregiudizi ai condomini senza aver diritto a compensi ulteriori. (Sul tema vedasi in dottrina: REZZONICO S.-TUCCI G.,Condominio - Dal vecchio al nuovo: il cambio dell'amministratore, in Le guide di Consulente Immobiliare, 2011, 2, 43).Tale disposizione trova quindi applicazione nel passaggio da un amministratore condominiale ad un altro così come accaduto nel caso sottoposto all'esame del Tribunale di Catania. In merito al verificarsi di tale evento la giurisprudenza già da tempo è stata concorde nel ritenere che l'amministratore cessato dalla carica per scadenza del termine o per altra causa resta in carica e continua ad esercitare i suoi poteri in regime di “prorogatio imperii” fino a quando non sarà sostituito. E' utile osservare, anche per comprendere il caso di specie, che l'amministratore in regime di prorogatio conserva gli stessi poteri e quindi anche quello di convocazione dell'assemblea e di rappresentanza in giudizio del condominio. (Cass. civ., 23.1.2007, n. 1405).

Il decreto del Tribunale di Catania. Il Tribunale di Catania nel decreto in commento nello stabilire l'inammissibilità delle ragioni addotte dal ricorrente a sostegno del proprio ricorso proteso alla revoca dell'amministratore condominiale ha puntualizzato che, non potendosi procedere alla revoca in ragione della prorogatio dell'amministratore, il ricorrente avrebbe potuto chiedere invece al Tribunale la nomina di un nuovo amministratore dimostrando che l'assemblea non aveva saputo provvedere in tal senso. Dunque per ottenere la nomina giudiziale del nuovo amministratore il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di aver “ inutilmente diffidato l'amministratore in prorogatio alla convocazione dell'assemblea per la nomina del nuovo amministratore”.

Il procedimento di nomina e di revoca giudiziale dell'amministratore: brevi cenni. Quando l'assemblea, pur essendo il condominio composto da più di quattro condomini, non provvede all'obbligo di nomina dell'amministratore alla stessa provvede su ricorso di uno o più condomini l'autorità giudiziaria che valuta l'esistenza di due presupposti: il numero dei partecipanti al condominio e l'inerzia dell'assemblea. Ai sensi dell'articolo 59 delle Disposizioni di attuazione al codice civile la domanda di nomina giudiziale si propone con ricorso al presidente del tribunale dove si trovano gli immobili, il presidente del tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.

La revoca dell'amministratore, oltre che dall'assemblea, può essere disposta anche dall'autorità giudiziaria su ricorso di ciascun condomino nei casi tassativamente previsti dalla legge. La revoca può essere chiesta al giudice se l'amministratore non rende conto della gestione ed in caso di gravi irregolarità in virtù di quanto sancito dal nuovo testo dell'articolo 1129 , comma 11, del codice civile.

Fonte: CondominioWeb.com

Cessione del contratto di locazione. Il conduttore se non è stato espressamente liberato dal locatore rimane responsabile, in solido con il nuovo conduttore, del mancato pagamento dei canoni d'affitto.

Cessione del contratto di locazione. Il conduttore se non è stato espressamente liberato dal locatore rimane responsabile, in solido con il nuovo conduttore, del mancato pagamento dei canoni d'affitto.

25/02/2014
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo


(Tribunale di Ascoli Piceno, sentenza n. 56 dell'11 febbraio 2014 )

Il Tribunale di Ascoli Piceno che, con sentenza n. 56 dell'11 febbraio 2014, segnalata dagli Avv.ti Sergio De Santis e Sarah Medori ha ritenuto legittimità l'intimazione di sfratto per morosità, con contestuale ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti, rivolta dal proprietario dell'immobile sia al cedente che al cessionario del contratto di locazione, con condanna di entrambe le parti al pagamento in solido delle somme dovute.

Il Giudice ha stabilito che in caso di cessione del contratto di locazione, contestualmente alla cessione dell'azienda, l'originario conduttore (cedente), se non è stato espressamente liberato dal locatore (ceduto), rimane responsabile, in solido con il nuovo conduttore (cessionario), del mancato pagamento dei canoni d'affitto.

In assenza di un atto di liberazione da parte del locatore il vincolo contrattuale permane in capo al cedente che, pertanto, può essere chiamato a risponde in solido anche del mancato versamento dei canoni d'affitto da parte del cessionario.

Il fatto – Un immobile in condominio è concesso in locazione ad una società per uso commerciale. Successivamente, la conduttrice cede l'azienda ad altra società, che subentra nel contratto di locazione. A fronte del mancato pagamento dei canoni d'affitto, il proprietario dell'immobile decide di avviare il procedimento di sfratto per morosità, con contestuale ingiunzione per il pagamento dei canoni scaduti, nei confronti di entrambe le società, ritenute responsabili in solido dell'inadempimento contrattuale.

La società originaria conduttrice, nonché cedente l'azienda ubicata presso l'immobile locato, si oppone alla convalida dello sfratto e all'immissione del decreto ingiuntivo nei suoi confronti poiché, a suo dire, in forza dell'intervenuta cessione d'azienda, unica responsabile del mancato pagamento dei canoni deve considerarsi la società cessionaria d'azienda, attuale detentrice dell'immobile.

La disciplina di riferimento – Ai sensi dell'art. 36 della legge sull'equo canone, il conduttore può sublocare l'immobile o cedere il contratto di locazione anche senza il consenso del locatore, purché venga insieme ceduta o locata l'azienda, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata a/r. Il locatore può opporsi, per gravi motivi, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Nel caso di cessione, il locatore, se non ha liberato il cedente, può agire contro il medesimo qualora il cessionario non adempia le obbligazioni assunte.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che il conduttore cedente risponde, altresì, nei confronti del locatore anche per il pagamento dei canoni successivi alla cessione del contratto di locazione, posto che l'unico modo per interrompere ogni legame tra locatore e originario conduttore cedente è il fatto che il primo abbia liberato il secondo da ogni obbligazione mediante apposita dichiarazione (ex multis, Cass. civ., 10485/2004).

Senza liberazione da parte del locatore, il cedente rimane vincolato al contratto – Nel caso in cui venga ceduto il contratto di locazione di un immobile adibito ad uso commerciale, se il locatore non ha liberato il conduttore cedente, quest'ultimo è legittimato passivo in riferimento a tutte le azioni attinenti alla prosecuzione o all'estinzione del rapporto (cfr. Cass. civ., n. 19772/2003 e n. 6427/2009).

Se il cessionario non paga, risponde il cedente - Più in particolare, se viene ceduto il contratto di locazione (contestualmente alla cessione dell'azienda) ai sensi dell'art. 36 della legge sull'equo canone, tra il cedente e il cessionario divenuto conduttore dell'immobile, s'instaura un vincolo di responsabilità sussidiaria caratterizzata dal “beneficium ordinis”, che consente, perciò, al locatore–ceduto, che non abbia liberato il cedente, di agire contro quest'ultimo per l'adempimento alle obbligazioni principali del suddetto contratto, dopo che si sia consumato l'inadempimento di detto nuovo conduttore, per cui la constatazione è sufficiente la costituzione in mora (cfr. Cass. civ. n. 23557/2011).

Nel caso esaminato dal Tribunale di Ascoli Piceno, sono stati accertati sia l'inadempimento della società cessionaria, sia l'assenza di un atto di liberazione del cedente da parte del proprietario dell'immobile. Quest'ultimo, pertanto, ha legittimamente rivolto l'intimazione di sfratto per morosità ad entrambe le società in questione, responsabili in solido per il mancato adempimento dell'obbligo di pagare i canoni d'affitto.

Fonte: CondominioWeb.com

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