martedì 30 luglio 2013

Progettazione d’interni online: Relooking di Nomade Architettura

Progettazione d’interni online: Relooking di Nomade Architettura

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A volte basta qualche piccolo ritocco per dare all’arredamento della propria casa un aspetto completamente nuovo. Meglio se a costi contenuti e senza perdere troppo tempo. È questa l’idea alla base di Relooking, un progetto dello studio di architettura Nomade Architetturache si propone di offrire un servizio di consulenza low cost e online nel campo dellaprogettazione di interni.
Relooking_NomadeArchitettura_photoLorenzoCarone (7)
Usando materiali di recupero, come pallet, lampade da lavoro e pezzi usati, il team capitanato dall’architetto Selina Bertola lavora su arredi, finiture e illuminazione, senza toccare murature e impianti. L’assenza di lavori strutturali permette di gestire online il restyling degli interni.
Relooking_NomadeArchitettura_photoLorenzoCarone (5)
Dopo aver complitato un questionario volto a individuare i gusti e le necessità dei clienti, è possibile inviare via e-mail immagini e piante degli ambienti interessati e richiedere una proposta.
Il progetto viene presentato con un book completo di render fotorealistici e testi descrittivi che mostrano la tipologia di intervento studiata con pianta, materiali, arredamento e finiture. Il prezzo minimo per un singolo ambiente parte da 350 euro.
PM
Foto di Lorenzo Carone
Fonte : ATCasa

L’immobiliare Usa non smette di crescere


L’immobiliare Usa non smette di crescere

martedì 30 luglio 2013
      

A giugno prezzi superiori di oltre il 12% rispetto a un anno prima e le vendite continuano ad aumentare

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Giugno è per l’immobiliare Usa il 17° mese consecutivo in cui vendite e prezzi sono risultati più elevati rispetto a un anno prima. Il prezzo medio delle case vendute negli Stati Uniti a giugno è stato di 193.750 dollari, valore superiore del 12,6% rispetto a un anno prima. A dirlo è l’ultimo studio pubblicato da Re/Max, secondo cui le vendite sono state del 4,1% più elevate rispetto a quelle di giugno 2012.
Negli Stati Uniti le vendite estive sono tradizionalmente le più forti dell’anno, ma la crescita annua a cui il mercato sta assistendo si mantiene su due cifre percentuali al di sopra rispetto alla scorsa estate. Un ritmo di crescita incalzante che dimostra come, anche dopo la recessione, l’interesse a diventare proprietari di abitazioni rimanga molto elevato. L’acquisto è inoltre favorito da tassi sui mutui particolarmente bassi e prezzi attraenti, una combinazione che crea le migliori opportunità viste negli ultimi anni.

I sei punti fermi della tassazione immobiliare


I sei punti fermi della tassazione immobiliare

martedì 30 luglio 2013
    
Confedilizia illustra le necessità a cui la riforma fiscale per la casa dovrà rispondere

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“La riforma fiscale per la casa che si sta delineando presenta problemi irrisolti di grande spessore”. A dirlo è Corrado Sforza Fogliani, presidente di Confedilizia, annunciando che all’interno del confronto che il Governo aprirà con le parti sociali rappresentative del settore, la confederazione sottolineerà alcuni punti fermi “principali e irrinunciabili”. Questi punti, diffusi ieri in una nota, sono in tutto sei e sono, in sintesi, i seguenti:
1. La tassazione non può colpire altro che il reddito riveniente dal bene tassato, pena un’espropriazione surrettizia.
2. La service-tax va strettamente collegata al beneficio che i proprietari hanno dalle opere e dai servizi apportati dai Comuni.
3. Per gli immobili di lusso devono essere stabiliti criteri validi per tutta Italia.
4. Le case tenute a disposizione non vanno confuse con lo sfitto involontario. Va invece incentivato l’affitto.
5. Per l’uso diverso serve un’urgente liberalizzazione: la normativa in vigore impedisce il rinnovamento di imprese e attività commerciali.
6. La costruzione del nuovo Catasto algoritmico deve riconoscere ai contribuenti la possibilità di impugnare le rendite catastali nella loro congruità. Lo Stato di diritto è tale perché le sue leggi valgono anche per lo Stato e il suo Fisco.

Infiltrazioni d’acqua e danno esistenziale. Ipotesi giurisprudenziali

Infiltrazioni d’acqua e danno esistenziale. Ipotesi giurisprudenziali 

30/07/2013
di Ivan Meo 





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Capita spesso che l'appartamento del singolo condomino venga danneggiato da infiltrazioni d'acqua provocate da rottura di tubazioni o difettosa coibentazione. Avere il proprio appartamento danneggiato, comporta per il condomino un disagio nelle relazioni sociali all'interno della collettività condominiale. Molte sono le sentenze che hanno riconosciuto il danno esistenziale in caso di infiltrazioni.

Pregiudizio esistenziale ed infiltrazioni d’acqua. I primi interventi giurisprudenziali

Tra le più rilevanti sentenze che si sono espresse in argomento ricordiamo quella emanata dal Giudice di Pace di Venezia che con sentenza del 15 dicembre 2009, che ha stabilito che le infiltrazioni dall'appartamento del piano superiore possono portare al riconoscimento del danno esistenziale. Secondo il Giudice veneziano, gli eventi sopportati da condomino danneggiato, avevano provocato: “il mancato e pieno godimento dell'abitazione incidendo negativamente  sulle condizioni di esistenza e di abitazione dell'attrice e quindi su valori costituzionalmente garantiti e protetti”. Nella vicenda il ruolo determinante oggetto della tutela è il rispetto del proprio domicilio, all'esistenza dignitosa, al rispetto della vita privata, compromessi - si legge in motivazione - con ogni evidenza dalla situazione dannosa creatasi nell'abitazione. Per tali motivi il Giudice di pace riconosce, la proprietaria dell'appartamento al piano superiore responsabile del danno esistenziale subito dalla ricorrente per l'allagamento dell'ottobre 2007.

Sullo stesso orientamento, precedentemente si espressero anche i giudici romani secondo cui:  nel caso in cui il condomino per infiltrazioni provenienti dall'appartamento sovrastante è costretto a vivere in un ambiente insalubre ed a subire le conseguenze pregiudizievoli dei lavori di ripristino. In questo caso il danneggiarne, se provati, deve risarcire anche danni esistenziali (che finiscono, comunque, per incidere pur se indirettamente nella sfera patrimoniale, in senso lato, del soggetto) do­vuti alla presenza, per il periodo dei lavori, degli operai in casa: in tali casi infatti bisogna adeguare le esigenze (talune volte difficilmente prevedibili) degli operai e dei lavori alle proprie abitudini, alla propria vita profes­sionale, alle proprie frequentazioni, al proprio ritmo familiare. (Trib. Roma,10 ottobre 2001;Trib. Roma,18 maggio 2003). Il Tribunale di Pescara, (sentenza del 27 marzo 2007 n.230 ) precisò che  in caso di danni arrecati al singolo condomino dal sovrastante appartamento a causa di infiltrazioni di umidità, tempestivamente segnalate all'amministratore ma non eliminate, sussiste la responsabilità solidale del condominio, del proprietario dell'appartamento da cui sono derivate le perdite e dell'amministratore in proprio, che risultano tenuti ciascuno per l'intero, ivi compreso il danno esistenziale laddove provato anche a mezzo di presunzioni e del notorio, comunque da liquidarsi in via equitativa.

In argomento è da segnalare anche un recentissima sentenza emessa dal Tribunale di Monza (sentenza n. 1230, del 7 Maggio 2013) secondo cui “nel caso di infiltrazioni d’acqua nella singola unità immobiliare che portano alla formazione di muffe sui soffitti è il condominio responsabile in via autonoma nei confronti del proprietario esclusivo ex articolo 2051 c.c., il quale, laddove non offra la prova del fortuito è tenuto, quale custode, a eliminare le caratteristiche lesive insite nella cosa propria e, dunque, a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali scaturiti dal mancato pieno godimento dell’immobile”. In quest’ultimo caso il Tribunale brianzolo ha configurato un’autonoma responsabilità da custodia a carico del condominio che non interviene con la manutenzione al fine di porre rimedio all’inadeguato isolamento dell’edificio da cui derivano i vizi di costruzione, riconoscendo al proprietario dell’unità immobiliare assediata dall’umidità non solo il risarcimento del danno patrimoniale ma anche quello non patrimoniale. 

La casa quale strumento per le “ attività realizzatrici della persona”

Le decisioni riportate rappresentano uno recepimento di alcuni principi affermati da precedenti indirizzi giurisprudenziali. Infatti, nell’ambito del diritto di abitazione, possono venirsi a creare delle situazioni che possono interferire al normale svolgimento della vita domestica-familiare, e far scaturire un danno esistenziale. Il risarcimento del danno esistenziale, per turbativa al diritto di abitazione, scaturisce dal considerare il diritto all’abitazione come diritto fondamentale dell’individuo. L'abitazione rappresenta, infatti, il centro presso il quale si svolgono le attività realizzatrici della persona ed é, per l'individuo, un bene primario, oggetto di un diritto sociale, collocabile fra i diritti inviolabili dell'uomo (Corte Cost. 7 aprile 1988, n. 404), che deve essere adeguatamente e concretamente tutelato (Corte Cost. 28 luglio 1983, n. 252; Corte Cost. 25 febbraio 1988, n. 217). Per cui, il rilievo esistenziale dell'abitazione, nel quadro dei diritti dotati di tutela costituzionale, non ha bisogno di essere ribadita. Infatti, nel corso di questo decennio, il giudice delle leggi ha emesso tante sentenze nelle quali si ripete il concetto che il "diritto all'abitazione" rientra "fra i requisiti essenziali caratterizzanti la socialità cui si conforma lo Stato democratico" ed è da ricomprendere "fra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione". (Corte cost., 14.12.2001, n. 410; Corte cost., 21.11.2000, n. 520; Corte cost., 25.7.1996, n. 309).

Alla luce delle considerazioni svolte sembra innegabile che il pregiudizio del godimento dell'abitazione – dovuto nel caso di specie alle infiltrazioni da rottura di tubazioni idriche - possa determinare danno esistenziale risarcibile ogni qual volta determini effettivamente una compressione di quelle "attività realizzatrici della persona" che nell'abitazione sono destinate ad essere svolte. 

Fonte : CondominioWeb.com

lunedì 29 luglio 2013

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Un tavolo riscaldante per stare all’aria aperta: outdoor per tutte le stagioni

Un tavolo riscaldante per stare all’aria aperta: outdoor per tutte le stagioni

28 GIUGNO 2013 - DESIGNECOTENDENZE        fonte : casamica

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ape tabula
L’abbiamo visto al Fuorisalone di Arclinea. Il tavolo Qibli è un vero e proprio tavolo riscaldante. Pensato per l’outdoor – uno dei temi “caldi” del numero di CASAMICA  uscito sabato 8 giugno in edicola e online - nasce per aggiungere al piacere dello stare insieme all’aria aperta, un comfort utile soprattutto nelle mezze stagioni.
tavolo riscaldante quibli
Il tavoo riscaldante da esterni Qibli, sviluppato da Polidoro in collaborazione con MM Design.
Sviluppato in collaborazione con Studio MM Design, grazie al sistema riscaldante composto da bruciatore a gas a bassa emissione di CO2 posto su ciascuna delle due basi del tavolo (povered by Polidoro come la versione in alto che però non fa parte della collaborazione con Arclinea), viene diffuso un piacevole tepore irradiato dal piano verso i conviviali, bruciando la metà dell’energia normalmente necessaria con i tradizionali funghi riscaldanti.
Il basamento, che contiene la parte tecnica è rivestito in acciaio Corten, che garantisce ottima resistenza agli agenti atmosferici. Il piano della versione vista da Arclinea è realizzato in una speciale mescola di cemento moulded concrete da IlCantiere, frutto di un’attenta ricerca sui materiali più idonei a resistere alle intemperie e al calore proveniente dalla parte inferiore.
tavolo qibli
Sul tavolo Qibli si possono tenere calde anche le vivande.
Il disegno del piano (300x105x h 75 cm) è morbido ed accogliente: al centro, i due fori in corrispondenza dei due bruciatori diventano funzionali a mantenere calde le pietanze. La sottigliezza del piano in resina cementizia (spessore 2 cm) definisce una piacevole leggerezza formale. Esiste anche una versione “snack”: si chiama Tabula Hot Desk (92×92 X h 110 cm), perfetta in ambito outdoor pubblico (bar, ristoranti roof garden, ecc). In alternativa ai tradizionali funghi riscaldanti.
Benedetto Marzullopolidoro tabula

Una casa green senza barriere

Una casa green senza barriere

12 LUGLIO 2013 - ARCHITETTURACI PIACE ECO

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La casa è spesso una scelta definitiva. Se è ecologica è anche meglio. Il pensiero è ricorrente e dovrebbe condizionare le nostre scelte.
Lo sa bene lo studio di architettura Blanco Architecten che, in Belgio, ha realizzato una nuova casa, nel rispetto dell’ambiente e dell’età che avanza. La progettazione di un’abitazione per la terza età comincia dallo studio delle nuove proporzioni spaziali: i rapporti tra pieni e vuoti, la dimensione di spazi serventi e aree servite, la larghezza dei percorsi e l’analisi delle barriere architettoniche. Tutto senza perdere di vista la qualità del vivere, lo studio della luce, il rapporto con il paesaggio e la voglia di un ambiente confortevole.
La natura, protagonista di questa abitazione bio insieme alle scelte scenografiche, è in ogni angolo. Il paesaggio circostante, il patio centrale e la scelta di materiali riciclati e riciclabili, la rendono una struttura sostenibile a basso impatto ambientale.
Tutti gli ambienti, collegati tra loro come a formare un open space, sono disposti su un unico livello intorno ad un cuore green. La pianta, di forma quadrata, è tagliata diagonalmente da un percorso che separa la zona dei locali di servizio dal living più pubblico. Molte sono le pareti vetrate che permettono di traguardare la campagna di Oud-Heverlee. Solo alcune sono opache, in pietra locale, e la loro posizione è appositamente studiata per creare angoli più privati come l’area bagno attrezzata con vasca freestanding e doccia a filo pavimento di dimensioni maxi.
 
Tutti i materiali sono locali. La facciata in mattoni scuri segue la tradizione belga, così come il tetto spiovente verso il patio. Luce e ombra sono misurate rispetto all’ambiente interno, al suo utilizzo e al risparmio energetico. Un luogo rilassante dove è facile decidere di passare molto tempo.
Benedetta Lambertidisegni e foto di Blanco Architecten
Fonte : ATCasa

E’ legittima l’installazione di un contatore per l’energia elettrica sui muri dell’androne condominiale

E’ legittima l’installazione di un contatore per l’energia elettrica sui muri dell’androne condominiale

29/07/2013
di Alessandro Gallucci 




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Un’utente mi ha chiesto:

Mio figlio ha acquistato un appartamento in una corte formata da due edifici che formano una “elle”, dove ci sono 5 o 6 appartamenti: due ubicati nella parte in cui andrà ad abitare mio figlio e tre, forse quattro, nella parte sinistra.

I due edifici hanno in comune il cortile ed oltre ad esso l’entrata formata da un portone e da un tratto di androne: il passaggio è unico sia pedonale che per auto.

Quello che vorrei sapere è se i muri che costeggiano l’androne sono muri in comune oppure no in quanto il fornitore di energia elettrica vorrebbe appoggiare su uno di questi muri il contatore di mio figlio ma i tre proprietari (che sono parenti tra loro e che abitano l’edificio di sinistra che confina con questo muro) dicono che il muro è loro e che mio figlio non può mettere il contatore benché lì ci siano già i loro!

Come si può risolvere questa situazione?

La questione posta dalla signora, indicativamente, va risolto nel seguente modo:

individuazione delle parti comuni a tutti i condomini;
facoltà e limiti di utilizzo delle medesime ai sensi dell’art. 1102 c.c.


In primis va detto che, in base a quanto riferito dall’utente, non è chiaro se i due edifici che formano una “L” siano separati o uniti. Ad ogni buon conto, il fatto che ci parli di due corpi di fabbrica e non solamente di uno, dovrebbe essere indicativo del fatto che essi abbiamo tra di loro una certa autonomia per avendo in comune alcune cose, ad esempio quelle elencate dalla signora.

Non paiono essere comuni ai due fabbricati i muri perimetrali. Essi, secondo la giurisprudenza, “sono da considerare comuni a tutti i condomini anche nelle parti che si trovano in corrispondenza dei piani di proprietà singola ed esclusiva e quando sono collocati in posizione, avanzata o arretrata, non coincidente con il perimetro esterno dei muri perimetrali esistenti in corrispondenza degli altri piani, come normalmente si verifica per i piani attici" (Cass. 21 febbraio 1978, n. 839, in senso conf. Cass. 2 marzo 2007, n. 4978). 

I muri perimetrali, però, sono comuni alle unità immobiliari incluse il quell’edificio, non di certo a quelle che di quel palazzo non fanno parte.

Diverso il discorso per i muri dell’androne: l’androne è parte comune e le parti che lo compongono, salvo diversa indicazione del titolo, devono essere considerate di proprietà di tutti i condomini. Più complicata la vicenda nel caso in cui i muri dell’androne corrispondano in parte con i muri perimetrali degli edifici. In tal caso sarebbe possibile fornire una risposta solamente dopo un’attenta analisi degli atti d’acquisto e dello stato dei luoghi.

Ad ogni buon conto, se i muri dell’androne sono da ritenersi comuni non può non concludersi per la possibilità per il condomino di utilizzarli per apporvi il proprio contatore dell’energia elettrica.

E’ bene ricordare, infatti, che ai sensi del primo comma dell’art. 1102 c.c. ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. A tal fine può apportare a proprie spese le modificazioni necessarie per il migliore godimento della cosa.

L’apposizione dei contatori rientra tra gli usi consentiti a maggior ragione se tale uso è stato già fatto da altri.

In definitiva, se il muro dell’androne può essere considerato comune ai due edifici in ragione di quanto esposto, non vi sono dubbi: il condomino può apporvi il suo contatore e diffidare formalmente i suoi vicini dall’impedirglielo. 

Fonte : CondominioWeb.com

Bisogna essere “titolati” per realizzare una sopraelevazione sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale

Bisogna essere “titolati” per realizzare una sopraelevazione sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale

29/07/2013
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo Tribunale di Lecce – sez. Tricase, sentenza n. 91 del 10 aprile 2013 


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La sentenza del Tribunale di Lecce che si annota torna a occuparsi del tema, molto discusso e attuale, delle sopraelevazioni realizzate sopra l’ultimo piano dell’edificio condominiale.

La disciplina di riferimento. Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio in condominio, così come il proprietario esclusivo del lastrico solare, ha diritto di sopraelevazione ai sensi dell’art. 1127, comma 1, c.c., con l’obbligo di indennizzare gli altri condomini nella misura indicata dal predetto articolo. 
Il diritto di sopraelevazione può essere limitato dal “titolo” o dalla volontà degli altri condomini, che possono opporsi alla sopraelevazione ove la stessa pregiudichi l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisca notevolmente l’aria e la luce dei piani sottostanti.

Il titolo idoneo a limitare o escludere il diritto di sopraelevazione. Con specifico riferimento al titolo idoneo a limitare il diritto di sopraelevazione, il giudice salentino ha precisato che il titolo predetto non può identificarsi con riferimento alla proprietà comune dell’area solare, poiché ciò è già previsto dall’art. 1117 c.c., ma con un eventuale accordo preesistente alla costituzione del condominio che limiti il diritto di sopraelevare riconosciuto per legge, eventualmente contenuto nel regolamento contrattuale o in un negozio separato opponibile ai condomini. 
La ratio della disciplina in esame - Il Tribunale salentino si sofferma altresì sulla ratio sottesa al regime delle sopraelevazioni dettato dall’art. 1127 c.c., che si configura come speciale sia rispetto alle regole della comproprietà ordinaria, sia rispetto ai principi dettati dall’art. 1117 c.c. in tema di parti comuni del condominio.
L’area su cui sorge il condominio è parte comune pro indiviso di tutti i condomini, al pari delle altre parti comuni ex art. 1117, con la conseguenza che, per il generale principio di accessione, tutto ciò che è costruito sopra il suolo predetto dovrebbe appartenere a tutti i comproprietari.

Detto principio di accessione è derogato in materia di edifici in condominio, caratterizzati da più proprietà sovrapposte e, quindi, da più diritti di dominio esclusivo aventi ciascuno a oggetto porzioni immobiliari destinate e autonome che si trovano nell’ambito del medesimo edificio e che insistono tutte sulla medesima area, la quale rimane, pro quota, in proprietà indivisa di tutti i condomini. 

Tale caratteristica giustifica la disciplina in esame e la differente regolamentazione rispetto alla comunione ordinaria: 

“l’attribuzione di un diritto di proprietà esclusiva su ciascuna delle porzioni immobiliari, soprapposte la prima al suolo e le altre alle porzioni sottostanti precedentemente realizzate, comporta la costituzione di una proprietà superficiaria in favore di quella realizzata al di sopra delle preesistenti e sposta verso l’alto il diritto di superficie. Conseguentemente le opere realizzate all’interno di un piano o in una autonoma porzione di esso, accedono, in ragione della proprietà individuale e separata della porzione immobiliare considerata, al proprietario di questa e non a tutti i partecipanti al condominio. Nello stesso modo, le costruzioni eseguite sopra l’ultimo piano accedono, in ragione dell’espresso disposto normativo e salva diversa previsione del titolo, al proprietario di questo e non ai proprietari dei piani sottostanti. In pratica, il proprietario dell’ultimo piano beneficia del diritto di sopraelevazione e acquista quanto viene costruito sopra”.

Il caso di specie. Alla luce di tali considerazioni, nella fattispecie in esame il giudice ha ritenuto che il proprietario convenuto in giudizio, in qualità di proprietario esclusivo dell’ultimo piano dell’edificio, poteva realizzare i vani oggetto della contesa senza necessità di preventiva autorizzazione da parte degli altri comproprietari del lastrico solare, anche in considerazione del fatto che gli stessi non pregiudicano la staticità e l’aspetto architettonico dell’edificio. 

Analogo diritto, al contrario, non spetta all’attore, il quale non può pretendere di realizzare un vano tecnico o piccolo fabbricato e neppure pretendere l’acquisto di uno di quelli realizzati dal convenuto, perché l’art. 1127 c.c. non attribuisce tale facoltà a tutti i comproprietari dell’immobile, ma solo a quelli che si trovano all’ultimo piano. 

Fonte : CondominioWeb.com

LA CREATIVITÀ IN PRIMO PIANO. CON TANTO DI OPINIONI: CONTRARI O FAVOREVOLI? ATTENZIONE COMUNQUE ALL'IMU

LA CREATIVITÀ IN PRIMO PIANO.  CON TANTO DI OPINIONI: CONTRARI O FAVOREVOLI?

Case per cani


24 LUGLIO 2013 - ARCHITETTURACOSTUMECURIOSITÀ



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L’argomento ci piace. Non solo perché parla dei nostri amici a quattro zampe, ma anche perché accende l’attenzione sul reato di abbandono di animale domestico che, soprattutto durante il periodo estivo, ha il suo massimo picco.
L’iniziativa di Esteban Suárez (insieme allo studio Bunker Arquitectura), in collaborazione con altri nove studi emergenti e il sostegno di una catena di negozi messicani, è stata quella di progettare e realizzatre 10 case per cani. Il risultato è visibile al Polyforum Siquerios a Città del Messico fino al 18 agosto 2013. Dogchitecture è una mostra che espone cucce di design pensate ad hoc per ogni tipo di razza canina. Comfort e protezione sembrano essere le parole d’ordine, oltre, ovviamente, a originalità. L’ispirazione? Architecture for Dogs, un progetto dalla designer giapponese Kenya Hara (direttore creativo di Muji), che ha cercato di reinventare la cuccia per fido integrandola nel mondo del design.
Per chi non ha la possibilità di viaggiare oltre oceano per osservare l’esposizione, non si preoccupi. L’evento sarà itinerante e proseguirà in altri musei messicani oltre alla pubblicazione di un catalogo che raccoglierà foto e descrizione dei progetti.



Non serve specificarlo, ma la mostra è ovviamente dogwelcome. Chi ama l’architettura può andarci con il proprio fedele amico per cercare di capire quali sono le sue preferenze stilistiche e le esigenze spaziali.
Benedetta Lamberti
fonte : ATCasa


venerdì 26 luglio 2013

Spese condominiali divise tra proprietario e usufruttuario

Spese condominiali divise tra proprietario e usufruttuario

  • 18 luglio 2013
di Augusto Cirla

Già si è detto a proposito dell'obbligo dell'amministratore di convocare in assemblea tutti gli aventi diritto, come previsto dall'art. 1136, comma 6 del Codice civile (vedi Casa24 Plus dell'11 luglio): tra questi ci sono anche l'usufruttuario e il nudo proprietario che sono condomini a tutti gli effetti e che, come tali, sono tenuti al pari degli altri a concorrere alla formazione della volontà del condominio.
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Al di fuori di tale particolare fattispecie, l'usufruttuario non può essere sostituito dal nudo proprietario nelle decisioni riguardanti spese o interventi che la legge pone nella sua esclusiva competenza, salvo che gli sia conferita specifica delega. Né lui può sostituire il nudo proprietario, qualora l'assemblea sia chiamata a deliberare opere di straordinaria manutenzione e di ricostruzione dei beni o dei servizi comuni. Ognuno di loro è infatti titolare di un diverso e autonomo diritto che, seppur esercitabile in funzione della medesima unità immobiliare, li legittima da un lato a partecipare – anche contestualmente – all'assemblea e dall'altro a esprimere la propria volontà non già in sostituzione dell'uno o dell'altro, bensì in assoluta autonomia e su materie diverse.Anche prima dell'intervento della riforma era riconosciuto all'usufruttuario il diritto di partecipare all'assemblea e di esprimere il proprio voto negli affari che riguardavano l'ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Al nudo proprietario spettavano invece tutte le decisioni riguardanti le innovazioni, le ricostruzioni e le manutenzioni straordinarie. Tali diritti sono stati confermati anche nel nuovo testo dell'art. 67 Disp att. c.c., che ha però previsto anche un'eccezione, nel senso che il diritto di voto spetta comunque all'usufruttuario qualora il nudo proprietario si rifiuti di eseguire le riparazioni del bene poste a suo carico ovvero ne ritardi l'esecuzione senza giustificato motivo: in simile situazione (art. 1006 c.c.) gli è data facoltà di farle eseguire a proprie spese e di richiederne il rimborso alla cessazione dell'usufrutto. Questa nuova regola vale anche nel caso in cui l'usufruttuario abbia apportato nell'immobile, con il consenso del nudo proprietario, alcuni miglioramenti (art. 985 c.c. ) o abbia eseguito opere che hanno aumento i valore del bene. In questi casi il legislatore della riforma, oltre a garantirgli l'indennità al termine dell'usufrutto, gli attribuisce anche il diritto di voto in assemblea in vece del nudo proprietario. È importante che venga data comunicazione all'amministratore, affinché provveda a inviare l'avviso di convocazione a entrambi i soggetti.
Neppure è data facoltà all'assemblea di introdurre deroghe ai criteri di imputazione e di ripartizione che la legge ha fissato per tali due diversi soggetti: le spese a carico dell'usufruttuario devono essere solo da lui deliberate. Restano a carico dell'usufruttuario le spese e, in genere, gli oneri relativi alla custodia, amministrazione e manutenzione ordinaria della cosa, nonché le riparazioni straordinarie che si sono rese necessarie a seguito dell'inadempimento degli obblighi di ordinaria amministrazione. Grava così sull'usufruttuario l'obbligo di contribuire alle spese condominiali relative alla manutenzione ordinaria delle cose e dei servizi comuni, come il funzionamento dell'impianto di riscaldamento e le piccole riparazioni all'ascensore, in quanto lavori di modesta entità e di costo non elevato in relazione al reddito astratto dell'appartamento. All'usufruttuario spetta il diritto di voto in tema di nomina dell'amministratore e di determinazione del suo compenso, mentre in caso di modifica delle tabelle millesimali è richiesta anche la presenza del nudo proprietario.
Quest'ultimo deve invece sopportare tutte quelle spese che non siano prevedibili come effetto normale dell'uso e del godimento della cosa, che consistano nella sostituzione o nel ripristino di parti essenziali della struttura della cosa, il cui costo risulti sproporzionato rispetto al reddito normale prodotto dalla cosa stessa. Tale distinta legittimazione comporta che l'avviso di convocazione debba essere inviato al nudo proprietario o all'usufruttuario a seconda che l'ordine del giorno interessi l'uno o l'altro. L'errata convocazione potrebbe portare alla annullabilità delle eventuali delibere.
La vera novità della riforma consiste però nell'avere previsto la solidarietà tra usufruttuario e nudo proprietario per il pagamento di quanto da loro complessivamente dovuto al condominio. Il nuovo legislatore ha così messo al sicuro il diritto di credito del condominio, legittimato ora a richiedere all'uno o all'altro l'intera quota di spettanza delle loro unità immobiliare di riferimento.
Fonte : Case24Plus

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